Condominio

Prescrizione delle spese condominiali: la lettera dell'amministratore non basta

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l'amministratore non può interrompere da solo la prescrizione dei debiti condominiali. Nemmeno una lettera che riconosce l'importo dovuto vale a fermare il termine quinquennale, se manca una delibera dell'assemblea. Una decisione che incide su come i creditori del condominio devono tutelare i propri crediti e su come i condòmini valutano le pretese ricevute.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un'azienda di manutenzione del verde vantava un credito nei confronti di un condominio per lavori eseguiti. Il pagamento tardava. Nel tentativo di evitare la prescrizione, l'amministratore aveva inviato una comunicazione in cui riconosceva il debito.

Quando la questione è finita davanti al giudice, il condominio ha eccepito la prescrizione. Il Tribunale di Roma, XVII sezione civile, ha dato ragione al condominio: la lettera dell'amministratore non era sufficiente a interrompere il termine.

Inquadramento normativo

Le spese condominiali ordinarie si prescrivono in cinque anni. Lo prevede l'art. 2948 del Codice civile, che assoggetta a prescrizione quinquennale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Le quote di gestione ordinaria rientrano in questa categoria.

La "prescrizione" è l'estinzione di un diritto per il decorso del tempo senza che il titolare lo eserciti. Il termine può però essere interrotto: un atto idoneo (come una richiesta formale di pagamento o un riconoscimento del debito) azzera il conteggio, che riparte da capo.

Qui entra in gioco l'art. 1988 del Codice civile sulla ricognizione di debito, cioè l'atto con cui un soggetto ammette di dover pagare. Il punto è: chi può compiere questo atto in nome del condominio?

Il Tribunale ha risposto richiamando i limiti dei poteri dell'amministratore. Riconoscere un debito significa disporre di una posizione patrimoniale del condominio. È un atto che eccede la semplice gestione ordinaria e presuppone una decisione dell'assemblea. Senza delibera che autorizzi o ratifichi quel riconoscimento, l'atto dell'amministratore non produce l'effetto interruttivo sperato.

Resta fermo, sul piano probatorio, l'art. 2697 del Codice civile: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi. Il creditore deve quindi dimostrare non solo l'esistenza del credito, ma anche di aver interrotto validamente la prescrizione.

Implicazioni pratiche

Per i creditori del condominio — imprese di manutenzione, fornitori, professionisti — il messaggio è chiaro. Confidare in una lettera dell'amministratore che ammette il debito può rivelarsi un errore costoso. Se quel riconoscimento non è sorretto da una delibera assembleare, il rischio è di veder maturare la prescrizione senza accorgersene.

L'atto interruttivo va costruito con attenzione. Non conta la buona fede né l'apparente disponibilità dell'amministratore: conta la validità formale dell'atto rispetto ai poteri di chi lo compie.

Per i condòmini, la decisione offre una linea difensiva concreta. Di fronte a una pretesa datata, occorre verificare non solo se sono trascorsi cinque anni, ma anche se gli atti interruttivi invocati dal creditore erano effettivamente idonei. Un riconoscimento del debito privo di copertura assembleare può non aver fermato il termine.

È una lettura che responsabilizza tutte le parti. Il creditore deve muoversi con strumenti solidi. Il condominio deve monitorare la propria posizione debitoria attraverso l'assemblea, senza delegare in bianco decisioni che incidono sul patrimonio comune.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La pronuncia romana ribadisce un principio di metodo: nei rapporti che coinvolgono il condominio, la forma degli atti non è un dettaglio. Riconoscere un debito o interrompere una prescrizione richiede il potere di farlo. E quel potere, per gli atti che superano l'ordinaria gestione, passa dall'assemblea.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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