Prescrizione tra coniugi: quando il tempo torna a decorrere
Tra coniugi la prescrizione dei diritti resta sospesa durante il matrimonio: la legge tutela la serenità del rapporto, non concede un privilegio. Ma la sospensione non è illimitata e non copre ogni credito. Capire quando il termine torna a decorrere è decisivo per non perdere la possibilità di far valere una pretesa economica verso il coniuge o l'ex coniuge.
Il punto di partenza: perché la prescrizione si ferma
La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo termine non è più azionabile. L'ordinamento, però, prevede casi in cui questo conteggio si sospende.
L'art. 2941, n. 1, del codice civile stabilisce che la prescrizione resta sospesa tra i coniugi. La ragione non è tecnica ma di tutela: evitare che uno dei due sia costretto ad agire in giudizio contro l'altro durante il matrimonio, con l'inevitabile tensione che ne deriverebbe per la convivenza. Non si tratta quindi di un vantaggio processuale, ma di una protezione della relazione familiare.
In concreto, finché dura il vincolo il termine non matura: il diritto resta esercitabile anche a distanza di anni.
Un limite spesso trascurato: non tutti i crediti
La sospensione non copre indistintamente ogni rapporto tra coniugi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 del 1976, ha dichiarato illegittimo l'art. 2941, n. 1, nella parte in cui sospendeva la prescrizione anche per i crediti risarcitori derivanti da fatti illeciti di un coniuge verso l'altro, quando quegli stessi fatti avrebbero potuto costituire causa di separazione o divorzio.
La distinzione è pratica. Per i rapporti economici ordinari — restituzioni, crediti tra i coniugi, poste patrimoniali del rapporto — la sospensione opera. Per i crediti da illecito che minano il vincolo, la ratio protettiva viene meno e il termine può decorrere.
Generalizzare parlando di "tutti i diritti reciproci" è quindi impreciso: la portata della sospensione va verificata caso per caso.
Separazione legale o separazione di fatto?
Il nodo più delicato riguarda il momento in cui la sospensione cessa e la prescrizione riparte.
Un primo orientamento àncora la cessazione alla separazione legale, cioè al provvedimento formale (giudiziale o consensuale) o all'accordo raggiunto nelle forme previste dalla legge. Il criterio ha il pregio della certezza: esiste una data documentabile.
Un secondo orientamento valorizza invece la cessazione effettiva della convivenza e la disgregazione reale del rapporto, ritenendo che sia il venir meno della comunione di vita a far cadere la ragione protettiva della norma.
La questione non è pacifica. Chi ha un credito verso il coniuge non può presumere una regola univoca: la data rilevante può cambiare a seconda dell'orientamento seguito dal giudice.
Le forme della separazione oggi
È utile ricordare che la separazione non passa più solo dal tribunale. Oltre alla separazione giudiziale e a quella consensuale omologata, l'ordinamento ammette la negoziazione assistita da avvocati (D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014) e l'accordo davanti all'ufficiale dello stato civile. Anche questi strumenti producono una separazione con data certa, rilevante ai fini del computo dei termini.
Cosa cambia in pratica
Lo schema operativo, con le cautele viste sopra, è il seguente:
- Durante il matrimonio: la prescrizione dei crediti tra coniugi, con l'eccezione dei crediti risarcitori da illecito rilevante, resta sospesa.
- Con la separazione: la sospensione cessa e il termine torna a decorrere; resta però da individuare, secondo l'orientamento applicabile, se conti la data della separazione formale o quella dell'interruzione della convivenza.
- Dopo il divorzio: il vincolo è sciolto e non vi è più alcuna ragione di sospensione.
Chi vanta una pretesa economica ha quindi interesse a individuare con precisione il dies a quo, il giorno da cui il termine ricomincia.
Cosa fare in concreto
- Individua la data rilevante: verifica quando è intervenuta la separazione, in quale forma e quando è cessata la convivenza. Sono dati che possono coincidere o divergere.
- Qualifica il credito: distingui i crediti ordinari da quelli risarcitori da illecito, perché la sospensione può non operare per questi ultimi.
- Calcola il termine residuo: sottrai il periodo eventualmente già maturato e verifica quanto tempo resta.
- Interrompi la prescrizione: se il termine rischia di maturare, invia un atto di costituzione in mora scritto e tracciabile, che azzera il conteggio e lo fa ripartire.
- Conserva la documentazione: raccourdi, provvedimenti, comunicazioni e prove della convivenza o della sua cessazione.
Data l'incertezza sul criterio applicabile, agire con anticipo è la strada più prudente.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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