Famiglia

Sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto: cosa cambia

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo termine si estingue. Tra coniugi resta sospesa: la legge non vuole che un rapporto affettivo costringa a farsi causa per non perdere un credito. Da tempo si discute se la stessa tutela valga per i conviventi di fatto. Facciamo il punto sul quadro vigente e sulle questioni ancora aperte.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il quadro normativo di partenza

L'art. 2941, n. 1, c.c. dispone che la prescrizione resta sospesa tra i coniugi. La norma elenca una serie di ipotesi numerate di sospensione: il n. 1 riguarda appunto il rapporto coniugale.

La *ratio* è intuitiva. La prescrizione fa perdere un diritto a chi non lo esercita nel termine previsto. Ma pretendere che un coniuge citi in giudizio l'altro per interrompere quel termine significherebbe introdurre un elemento di conflitto in un legame che l'ordinamento intende tutelare. La sospensione evita questo paradosso: il tempo, durante il matrimonio, non corre a danno del credito.

Il nodo dei conviventi di fatto

La questione è se questa protezione si estenda alle coppie non sposate. La legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) ha definito i conviventi di fatto all'art. 1, commi 36 e seguenti: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela.

La legge Cirinnà ha riconosciuto ai conviventi diritti in numerosi ambiti (casa familiare, assistenza sanitaria, risarcimento in caso di morte del partner). L'art. 2941, però, nella sua formulazione letterale menziona solo i coniugi. Da qui la domanda: la medesima esigenza di non costringere il convivente a fare causa al partner giustifica un'estensione della sospensione?

Avvertenza necessaria. Sul tema circolano notizie relative a una pronuncia della Corte costituzionale che avrebbe esteso la sospensione ai conviventi di fatto (indicata come sentenza n. 7 del 2026). Allo stato non siamo in grado di confermarne gli estremi ufficiali né di consultarne la motivazione integrale. Trattiamo quindi la questione in via prudenziale: quanto segue vale come analisi del problema e delle sue possibili implicazioni, non come enunciazione di un principio già consolidato e verificabile. Prima di fondare qualsiasi scelta su tale pronuncia è indispensabile verificarne pubblicazione e massima ufficiale.

Le questioni interpretative aperte

Anche ammettendo un'estensione ai conviventi, restano problemi applicativi rilevanti.

Il dies a quo della ripresa. Per i coniugi la sospensione cessa con lo scioglimento del matrimonio, evento formalizzato da un provvedimento. Per i conviventi il punto è più delicato: quando finisce la convivenza? La cancellazione anagrafica offre una data certa, ma la fine di fatto della coabitazione può precederla o non essere mai registrata. Se il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla cessazione della convivenza, la prova di *quando* questa sia cessata diventa decisiva e potenzialmente controversa.

L'ambito temporale. Occorre chiarire se la sospensione operi solo per i crediti sorti durante la convivenza o anche per quelli anteriori al suo inizio. E, sul piano intertemporale, quali effetti abbia un eventuale principio nuovo sui rapporti già prescritti secondo la disciplina previgente: in linea di massima la prescrizione già maturata non rivive, ma la questione andrà valutata caso per caso.

Implicazioni pratiche

Per chi convive, il punto sostanziale è la conservazione dei diritti economici tra partner: somme anticipate, prestiti tra conviventi, contributi non restituiti. Se la sospensione operasse, questi crediti non si estinguerebbero per il solo trascorrere del tempo durante la convivenza. Ma finché il quadro non è consolidato, non è prudente confidare automaticamente su tale effetto.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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