Famiglia

Prescrizione sospesa tra conviventi: cosa cambia dopo la Consulta

La Corte costituzionale ha stabilito che la prescrizione dei crediti tra conviventi di fatto resta sospesa durante la relazione, come già avviene per i coniugi. La decisione tocca l'art. 2941 del Codice civile e riguarda chi ha prestiti, anticipi o versamenti mai formalizzati verso il partner. Un chiarimento che incide direttamente sui rapporti patrimoniali della vita di coppia.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

La Corte costituzionale è intervenuta su una questione a lungo irrisolta: la prescrizione dei diritti tra persone che convivono senza essere sposate resta sospesa finché dura la relazione?

La risposta è affermativa. La Consulta ha esteso ai conviventi di fatto la regola pensata per i coniugi, riconoscendo che anche nella coppia non sposata esistono ragioni per non far decorrere i termini di prescrizione durante il rapporto.

Inquadramento normativo

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto non esercitato entro un certo tempo non è più tutelabile in giudizio. Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 cod. civ.).

L'art. 2941 cod. civ. elenca i casi in cui la prescrizione resta sospesa, cioè non decorre. Al numero 1, la norma prevede la sospensione tra i coniugi. La ragione è intuitiva: chiedere al partner la restituzione di un prestito o il pagamento di un anticipo mentre la relazione è in corso metterebbe in tensione il legame affettivo. La legge, quindi, congela il decorso del tempo fino alla cessazione del rapporto.

Fino a oggi questa protezione era riservata al matrimonio. La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole escludere i conviventi di fatto, che condividono la stessa logica di reciproco affidamento e la stessa difficoltà pratica di far valere pretese economiche durante la relazione. Da qui l'estensione della sospensione anche alle coppie non coniugate.

Cosa cambia in concreto

Il principio ha effetti pratici rilevanti per chiunque abbia rapporti di dare-avere con il proprio partner senza essere sposato.

Se durante la convivenza uno dei due presta una somma all'altro, anticipa spese comuni o versa denaro per un investimento intestato al partner, il termine di prescrizione non corre finché la relazione prosegue. Inizierà a decorrere solo quando la convivenza cesserà.

Questo significa che, dopo la rottura, chi vanta un credito non si ritrova con il diritto già prescritto per il tempo trascorso durante la relazione. Il conteggio riparte, di fatto, dal momento della separazione.

L'aspetto delicato riguarda la prova. Nelle coppie di fatto i trasferimenti di denaro avvengono spesso senza documentazione: bonifici privi di causale, contanti, pagamenti misti. Al momento della rottura può diventare complesso dimostrare che si trattava di un prestito e non di una liberalità, cioè di una donazione informale che non dà diritto alla restituzione.

La sospensione della prescrizione, quindi, allunga i tempi utili per agire ma non risolve il problema a monte: occorre essere in grado di provare l'esistenza e la natura del credito.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di rivolgersi a un professionista quando i rapporti economici tra conviventi assumono un peso rilevante, sia in fase di gestione ordinaria sia al momento della crisi del rapporto, per verificare posizione e strategia alla luce del caso concreto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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