Famiglia

Prescrizione tra conviventi: si sospende durante la relazione?

La Corte costituzionale sarebbe intervenuta sull'art. 2941 del codice civile, estendendo ai conviventi di fatto la sospensione della prescrizione già prevista tra coniugi. Se confermata nei termini, la pronuncia protegge i rapporti patrimoniali sorti durante la relazione, evitando che i crediti tra partner si estinguano per il solo fatto di non essere stati fatti valere finché il legame è in corso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Una premessa necessaria sulla fonte

La notizia riferisce di una decisione della Corte costituzionale che estenderebbe ai conviventi la sospensione della prescrizione. Al momento della redazione non risultano disponibili gli estremi ufficiali (numero e anno) della sentenza. Trattandosi di un articolo che si fonda proprio su quella decisione, invitiamo il lettore a considerare quanto segue come inquadramento della questione: la portata esatta del principio va verificata sul testo integrale del provvedimento una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Che cosa sono prescrizione e sospensione

La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se il titolare non lo esercita entro un certo termine (di regola dieci anni per i crediti ordinari). È una regola di certezza: chi non agisce entro il tempo previsto perde la possibilità di farlo.

La sospensione è una pausa. In presenza di determinate situazioni il termine si ferma temporaneamente e riprende a decorrere quando la causa di sospensione viene meno. Il tempo trascorso prima non si azzera: si somma a quello successivo.

L'inquadramento normativo

L'art. 2941, n. 1, del codice civile prevede che la prescrizione resti sospesa tra i coniugi. La ratio è intuitiva: pretendere che un coniuge citi in giudizio l'altro per non veder estinto un proprio credito, mentre il matrimonio è in corso, è irragionevole e pregiudicherebbe la serenità del rapporto.

La questione affrontata dalla Corte è se questa protezione debba valere anche per chi convive senza essere sposato. La convivenza di fatto è oggi riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), il cui art. 1, commi 36 e 37 definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Il comma 37 individua nella dichiarazione anagrafica lo strumento di accertamento della stabile convivenza, con funzione essenzialmente probatoria; la convivenza rilevante può però risultare anche da altri elementi. Va tenuta distinta dal contratto di convivenza, atto negoziale con cui i partner regolano i rapporti patrimoniali, che è cosa diversa dal presupposto di fatto della convivenza.

Se la Corte ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1, nella parte in cui non estende la sospensione ai conviventi, l'effetto è l'equiparazione ai coniugi ai fini della prescrizione. Restano da chiarire, sul testo della sentenza, due profili: quali categorie di conviventi rientrano nella tutela e quali crediti ne beneficiano.

Le implicazioni pratiche

Durante una convivenza è frequente che un partner sostenga spese per l'altro, anticipi somme, contribuisca all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile intestato solo all'altro. Finché il rapporto dura, di rado si pensa a formalizzare o a reclamare questi apporti.

Con la sospensione, il tempo per far valere tali crediti non decorre mentre la relazione è in atto e riprende alla sua cessazione. Chi ha contribuito non rischia di perdere il diritto per il solo trascorrere degli anni di convivenza.

Un nodo delicato riguarda la data di cessazione. Nel matrimonio esistono atti formali (separazione, divorzio) che fissano un momento certo. Nella convivenza la fine del rapporto è spesso di fatto e priva di data univoca: individuarla può diventare oggetto di contestazione, e da essa dipende quando la prescrizione ricomincia a correre. Documentare il momento della rottura assume quindi rilievo concreto.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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