Contrattualistica

Prestito tra privati: perché il bonifico da solo non basta

Chi presta denaro a un familiare o a un amico spesso si limita a un bonifico. Ma se il rapporto si guasta e occorre chiedere la restituzione, quella traccia bancaria può non bastare. La Corte d'Appello di Venezia lo ribadisce: il bonifico dimostra un pagamento, non la causa che lo giustifica. E senza prova del prestito, il rimborso rischia di sfumare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un prestito tra privati nasce quasi sempre nella fiducia: nessun contratto scritto, spesso solo un bonifico con o senza causale. Il problema emerge quando chi ha versato il denaro pretende la restituzione e chi lo ha ricevuto nega di aver contratto un debito, sostenendo che si trattasse di una donazione, di un pagamento per altra ragione o di una liberalità.

La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata proprio su questo punto: il bonifico bancario, da solo, non prova l'esistenza di un contratto di mutuo. Attesta un trasferimento di denaro, ma non spiega *perché* quel denaro è stato trasferito. E il "perché" è tutto.

Inquadramento normativo

Il principio ruota attorno all'art. 2697 del Codice civile, che regola l'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Applicato al prestito, significa che chi chiede la restituzione deve dimostrare due cose distinte: la consegna del denaro *e* l'accordo di restituzione, cioè il contratto di mutuo (art. 1813 c.c.). Il bonifico copre solo la prima. La seconda — l'obbligo di restituire — resta da provare con altri elementi.

Questo perché la datio, cioè la dazione di denaro, è di per sé neutra: può sottendere un prestito, ma anche una donazione, l'adempimento di un debito preesistente, un pagamento per una prestazione. È chi agisce per il rimborso a dover chiarire quale sia la causa. In mancanza, la domanda viene respinta.

Implicazioni pratiche

Per chi presta denaro, la conseguenza è concreta e pesante. Avere l'estratto conto con il bonifico dà una falsa sicurezza: si pensa di avere "la prova", ma si ha solo metà della prova.

Se il destinatario contesta di dover restituire, tocca al mittente convincere il giudice che esisteva un accordo di prestito. Senza documenti, senza messaggi, senza testimoni, la parola dell'uno vale quella dell'altro — e l'onere ricade su chi chiede il rimborso.

Attenzione anche alla causale del bonifico. Scrivere genericamente "bonifico" o lasciare il campo vuoto non aiuta. Ma anche una causale come "regalo" o "aiuto" può ritorcersi contro, perché suggerisce una liberalità e non un prestito.

Dall'altro lato, chi riceve il denaro non è automaticamente tenuto a restituire solo perché il bonifico esiste: può legittimamente eccepire una diversa ragione del versamento.

Cosa fare in concreto

  1. Mettete per iscritto l'accordo. Anche una semplice scrittura privata con importo, data, modalità e termini di restituzione cambia radicalmente la posizione probatoria. Non serve il notaio.
  1. Curate la causale del bonifico. Indicate espressamente "prestito con obbligo di restituzione" e, se possibile, richiamate l'accordo scritto. Evitate diciture ambigue.
  1. Conservate ogni traccia della trattativa. Messaggi, e-mail o chat in cui si parla di restituzione, scadenze o rate sono elementi che, insieme al bonifico, ricostruiscono la causa del versamento.
  1. Fissate un termine di restituzione. In assenza di termine, la restituzione va comunque disciplinata; un termine chiaro evita contestazioni sul momento in cui il debito diventa esigibile.
  1. Prima di agire in giudizio, verificate la prova disponibile. Se avete solo il bonifico, valutate con un legale se e come integrare il quadro probatorio prima di avviare una causa dall'esito incerto.

La lezione della Corte veneziana è semplice: la fiducia non si documenta da sola. Formalizzare un prestito non è diffidenza verso chi si aiuta, ma la tutela minima per chi decide di aiutare.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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