Prevenzione incendi in bar e discoteche: obblighi e responsabilità del gestore
I chiarimenti ministeriali sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo tornano a distinguere tra discoteche, sempre soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, e bar o ristoranti, valutati caso per caso in base a superficie e capienza. Per chi gestisce un'attività la differenza è rilevante: cambia il regime autorizzativo, ma non l'obbligo di sicurezza verso lavoratori e clienti.
Il quadro dei chiarimenti
Il tema riguarda la corretta classificazione dei locali ai fini antincendio. I chiarimenti provenienti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco puntano a evitare confusione tra due situazioni spesso trattate come equivalenti: le discoteche e sale da ballo, da un lato, i bar e i ristoranti, dall'altro.
La distinzione non è formale. Da essa dipende se l'attività rientri tra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi, con i relativi adempimenti verso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Inquadramento normativo
Il riferimento centrale è il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che nell'Allegato I elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Rientrano tra queste i locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, con capienza superiore a 100 persone o superficie in pianta superiore a determinate soglie. Per queste attività è richiesta la presentazione della SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), cui segue il controllo dei Vigili del Fuoco.
Le discoteche e le sale da ballo rientrano tipicamente in questa categoria: sono locali di trattenimento e, superata la soglia di capienza, l'attività è soggetta a SCIA.
I bar e i ristoranti, invece, non costituiscono di per sé locali di pubblico spettacolo. La loro assoggettabilità va valutata caso per caso, in base alla superficie coperta e al numero di occupanti previsti. Un piccolo bar non soggetto a SCIA non è però esente da obblighi: resta tenuto alle misure minime di sicurezza.
Sul piano tecnico occorre tenere distinti due provvedimenti spesso confusi. Il D.M. 3 agosto 2015 contiene il Codice di prevenzione incendi, corpo di regole tecniche generali. Il D.M. 3 settembre 2021 disciplina invece i criteri per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, mentre il D.M. 2 settembre 2021 regola la formazione degli addetti antincendio. Sono strumenti complementari, non sovrapponibili.
Il profilo giuslavoristico
Qui si innesta la responsabilità del datore di lavoro. A prescindere dall'obbligo di SCIA, chi gestisce un locale con dipendenti è tenuto agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008.
L'art. 18 impone al datore di adottare le misure per la gestione delle emergenze; l'art. 43 disciplina la gestione del pericolo grave e immediato; l'art. 46 individua espressamente la prevenzione incendi tra gli obblighi di sicurezza. Il datore deve inoltre nominare gli addetti antincendio e garantirne la formazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021.
In sintesi: la mancanza dell'obbligo di SCIA non solleva il gestore dai doveri verso i lavoratori. Le due discipline viaggiano in parallelo.
Implicazioni pratiche
Per il gestore la conseguenza è duplice.
Se l'attività supera le soglie dell'Allegato I, la SCIA antincendio è condizione per l'esercizio legittimo. La sua assenza espone a sanzioni e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività.
Se l'attività resta sotto soglia, il gestore non è esente: deve comunque dotarsi di valutazione dei rischi, presidi antincendio, vie di esodo adeguate e personale formato.
Un punto merita attenzione. Le variazioni dell'attività possono modificare il regime. L'ampliamento della superficie, l'aumento della capienza o l'introduzione di intrattenimento musicale con ballo possono trasformare un bar in locale di trattenimento, facendo scattare nuovi obblighi.
Cosa fare in concreto
- Verificate la classificazione del vostro locale rispetto all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, controllando superficie coperta e numero massimo di occupanti.
- Presentate la SCIA antincendio se l'attività supera le soglie, prima dell'apertura o della modifica.
- Aggiornate la valutazione dei rischi e i presidi antincendio anche per i locali sotto soglia, in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
- Nominate e formate gli addetti antincendio secondo il D.M. 2 settembre 2021, documentando l'avvenuta formazione.
- Rivalutate il regime ogni volta che modificate superficie, capienza o tipo di intrattenimento offerto.
Consigliamo di documentare per iscritto ogni valutazione: in caso di controllo o di incidente, la tracciabilità delle misure adottate è il primo elemento di tutela.
---
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.