Condominio

Privacy in condominio: l'amministratore deve poter provare la formazione

L'amministratore di condominio gestisce dati personali di decine di famiglie: anagrafiche, contatti, morosità, talvolta dati sanitari. In quanto titolare del trattamento, deve adottare misure adeguate e poterle dimostrare. Tra queste rientra la formazione propria e del personale. Il punto critico non è solo formarsi, ma conservare la prova di averlo fatto, in linea con gli orientamenti del Garante.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il contesto

L'amministratore di condominio tratta quotidianamente dati personali dei condòmini: nominativi, recapiti, quote millesimali, posizioni di morosità, dati bancari e, in alcuni casi, informazioni che rivelano condizioni di salute (si pensi alle richieste di installazione di servoscala o all'abbattimento di barriere architettoniche).

Per questa attività l'amministratore è titolare del trattamento: è il soggetto che decide finalità e modalità del trattamento dei dati e ne risponde verso gli interessati e verso l'autorità di controllo. Non è un dettaglio formale, perché da questa qualifica discendono obblighi precisi.

Inquadramento normativo

Il perno è il principio di responsabilizzazione (accountability). L'art. 5, par. 2, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) stabilisce che il titolare non solo deve rispettare i principi di trattamento, ma deve essere in grado di comprovarne il rispetto. L'art. 24 GDPR completa il quadro: il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è conforme.

La formazione è una di queste misure organizzative. Quando l'amministratore si avvale di collaboratori o dipendenti che trattano i dati, questi operano come persone autorizzate al trattamento: l'art. 29 GDPR impone loro di trattare i dati solo su istruzione del titolare, l'art. 32, par. 4, GDPR richiede di garantire che chi accede ai dati agisca secondo tali istruzioni, e l'art. 2-quaterdecies del Codice privacy (D.lgs. 196/2003) attribuisce al titolare il compito di individuare e istruire le persone autorizzate. Istruire significa, in concreto, anche formare.

Gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali si muovono in questa direzione: documentare la formazione è il modo con cui il titolare assolve l'onere probatorio che la normativa gli pone a carico.

Cosa cambia in concreto

Il punto delicato è probatorio. In assenza di documentazione, la formazione non è dimostrabile e quindi non è opponibile in sede di controllo: di fronte a un accertamento del Garante, l'amministratore che afferma di essersi formato ma non produce alcuna evidenza si trova nella stessa posizione di chi non si è formato affatto.

Le conseguenze non sono teoriche. La violazione degli obblighi di accountability può comportare sanzioni amministrative pecuniarie e, sul piano civile, espone l'amministratore a contestazioni da parte dei condòmini in caso di trattamenti illeciti o data breach.

Quale formazione è adeguata

La normativa non fissa un programma rigido, ma l'adeguatezza si misura sul rischio concreto del trattamento. Una formazione coerente con il ruolo dovrebbe coprire almeno: i principi del GDPR, la gestione delle richieste di accesso e degli altri diritti degli interessati, le regole di affissione e comunicazione in assemblea, la gestione delle morosità, le procedure in caso di violazione dei dati e l'uso di posta elettronica e gestionali.

Sulla periodicità non esiste un termine di legge, ma è prudente un aggiornamento almeno annuale, e comunque ogni volta che mutano normativa, organizzazione interna o strumenti utilizzati.

Va distinta la posizione dell'amministratore persona fisica che opera da solo, per il quale rileva la propria formazione, da quella dello studio strutturato con dipendenti e collaboratori: in quest'ultimo caso l'obbligo si estende all'istruzione documentata di tutte le persone autorizzate, con tracciamento di chi ha partecipato, a quale modulo e quando.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di trattare la documentazione della formazione come parte integrante del sistema di compliance, non come un adempimento isolato: è proprio la coerenza tra le diverse evidenze a sostenere la dimostrazione di conformità richiesta dall'art. 24 GDPR.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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