Lavoro

Progressioni economiche nella PA: l'anzianità interna secondo la Cassazione

La progressione economica orizzontale premia la professionalità del dipendente pubblico senza cambiare la sua posizione. La Cassazione ha ritenuto legittimo che la contrattazione collettiva valorizzi l'anzianità maturata all'interno dell'ente. Una scelta che pone però questioni delicate sul rapporto con il principio di parità di trattamento e sul servizio prestato presso altre amministrazioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 luglio 2026 ·4 min

Il fatto e la distinzione da tenere a mente

È opportuno chiarire subito una distinzione che confonde molti dipendenti pubblici.

La progressione economica orizzontale è l'aumento retributivo che riconosce la professionalità acquisita, senza modificare l'inquadramento: il lavoratore resta nella stessa area e nello stesso profilo, ma percepisce un differenziale stipendiale.

La progressione verticale (la promozione) è cosa diversa: comporta il passaggio a un'area superiore, con nuove mansioni, e segue regole più rigide, spesso vicine a quelle del concorso pubblico.

Qui parliamo della prima. Il tema tornato all'attenzione riguarda i criteri con cui l'amministrazione può selezionare chi merita l'aumento economico, e in particolare il peso da attribuire all'anzianità di servizio.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego). L'articolo disciplina in via generale le mansioni del dipendente e lo svolgimento di mansioni superiori. Il comma 1-bis, introdotto e poi rimodellato dalle riforme del pubblico impiego (interventi del 2009 e successivi), è la disposizione che rileva per le progressioni: prevede che le progressioni economiche all'interno di ciascuna area avvengano secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

La concreta definizione dei criteri è affidata alla contrattazione collettiva di comparto. È in questa sede che si stabilisce quanto pesino, ad esempio, la valutazione della performance, i titoli e l'anzianità di servizio.

È importante non confondere il comma 1-bis con la parte dell'art. 52 dedicata alle mansioni superiori: sono profili distinti, pur collocati nella stessa norma.

L'orientamento della Corte di Cassazione

Secondo l'orientamento della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la scelta della contrattazione collettiva di valorizzare l'anzianità maturata all'interno dell'ente è legittima e non discriminatoria. La ratio è che la professionalità premiata con la progressione economica è quella sviluppata nel contesto organizzativo specifico dell'amministrazione, che l'aumento intende retribuire.

È bene precisare la portata del principio: la Corte afferma la legittimità di questa opzione contrattuale, non un obbligo di escludere in ogni caso il servizio prestato altrove. Si tratta di uno spazio di discrezionalità riconosciuto alle parti sociali, non di un divieto generalizzato di considerare l'anzianità esterna.

*Nota di verificabilità:* ove si intenda fare affidamento su una pronuncia specifica, è indispensabile reperirne gli estremi esatti (sezione, numero e anno). In assenza di identificazione puntuale, il presente contributo commenta l'orientamento consolidato e non una singola decisione.

Il nodo interpretativo: parità di trattamento e servizio pregresso

La questione non è banale. Attribuire rilievo alla sola anzianità interna può entrare in tensione con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con il principio di non discriminazione, soprattutto per chi ha maturato anni di servizio presso un'altra amministrazione pubblica prima di transitare nell'ente attuale.

Sul mancato riconoscimento del servizio pregresso esistono orientamenti — anche di matrice eurounitaria in materia di lavoro a termine e di parità di trattamento — che impongono cautela: una differenziazione è ammessa solo se sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole. La valorizzazione della professionalità specifica sviluppata nell'ente può costituire tale giustificazione, ma il confine con una disparità arbitraria va valutato caso per caso, alla luce del testo contrattuale applicabile.

Implicazioni pratiche

Per il dipendente pubblico, ciò significa che l'anzianità accumulata in un altro ente potrebbe non pesare quanto quella interna ai fini della progressione. Non è però una regola automatica: dipende dal contratto di comparto e dal bando interno.

Per l'amministrazione, la selettività non è opzionale: i criteri devono essere trasparenti, coerenti con il contratto e motivati, per reggere a un eventuale contenzioso.

Cosa fare in concreto

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