Contrattualistica

Provvigione dell'agente immobiliare: quando va restituita

L'agente immobiliare non si limita a mettere in contatto le parti: deve comunicare le informazioni che conosce o che dovrebbe conoscere usando la diligenza professionale. Quando omette dati rilevanti, come i vincoli previsti dal regolamento condominiale, rischia di perdere la provvigione. Vediamo cosa dice la legge e cosa possono fare acquirenti, venditori e mediatori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

Chi compra casa affida spesso all'agenzia una fiducia ampia: si presume che chi fa questo mestiere verifichi lo stato dell'immobile, la sua conformità e i vincoli che lo gravano. Tra questi rientrano anche le previsioni del regolamento condominiale, che possono limitare l'uso dell'unità: divieto di adibire l'appartamento a bed & breakfast, di detenere animali, di modificare le facciate, di destinare i locali a determinate attività.

Quando l'agente non comunica un vincolo di questo tipo, e l'acquirente scopre solo dopo l'acquisto di non poter usare l'immobile come voleva, si apre il problema del diritto al compenso del mediatore.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1755 del Codice civile, che riconosce al mediatore il diritto alla provvigione quando l'affare si conclude per effetto del suo intervento. Il compenso, quindi, è il corrispettivo di un'attività: presuppone che quell'attività sia stata svolta correttamente.

A integrare il quadro interviene l'art. 1759 c.c., che impone al mediatore un preciso obbligo informativo. La norma stabilisce che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con la ordinaria diligenza, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Non è un dovere formale: è il cuore della prestazione. Le limitazioni derivanti dal regolamento condominiale rientrano tra le circostanze rilevanti per valutare la convenienza dell'acquisto.

Va aggiunto un profilo di settore. Il mediatore è un professionista iscritto, tenuto a operare con un livello di diligenza qualificata (art. 1176, secondo comma, c.c.): il metro di giudizio non è quello dell'uomo medio, ma quello dell'operatore competente del ramo.

Le implicazioni pratiche

Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, la violazione dell'obbligo informativo può incidere direttamente sul diritto alla provvigione: se il mediatore non ha svolto correttamente la propria attività, il compenso può essere ridotto o escluso. In alcune pronunce si sostiene che la perdita del diritto non richieda necessariamente la prova di un danno economico separato, perché deriva dal mancato o inesatto adempimento dell'incarico. Si tratta, però, di una tesi che va argomentata caso per caso e non può essere data per pacifica: molto dipende dalla gravità dell'omissione e dalla sua incidenza sull'affare.

Per l'acquirente questo significa che la scoperta tardiva di un vincolo non lascia senza tutele. Per l'agente significa che l'attività di verifica preventiva non è un accessorio, ma la condizione stessa del compenso. Per il venditore, infine, la mancata trasparenza del mediatore può riflettersi sulla tenuta della vendita e su eventuali contestazioni successive.

Cosa verifica un mediatore diligente

Nel caso tipico dell'immobile in condominio, la diligenza professionale richiede almeno:

Sono informazioni che incidono sulla "valutazione dell'affare" nel senso dell'art. 1759 c.c.

Cosa fare in concreto

Quando emergono dubbi sulla completezza delle informazioni ricevute o fornite, è opportuno un esame dell'incarico e della documentazione contrattuale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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