Condominio

Quando nasce un condominio e chi decide cosa è parte comune

Il condominio non richiede un atto costitutivo: nasce di diritto quando in un edificio coesistono più proprietà esclusive e parti destinate all'uso comune. La Cassazione ribadisce che la qualificazione di sottotetto e lastrico solare come beni comuni dipende dalla loro funzione oggettiva, non da etichette formali. Un tema che tocca ogni piccolo edificio diviso tra più proprietari.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Due proprietà nate dalla divisione di un unico immobile tra eredi: da qui la domanda ricorrente, cosa appartiene a chi e cosa resta comune. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel chiarire che il condominio si costituisce automaticamente, per il solo fatto oggettivo che unità immobiliari di proprietari diversi condividano strutture, impianti o spazi destinati al servizio comune. Non serve alcun regolamento, alcuna assemblea, alcun atto notarile ad hoc.

È il cosiddetto condominio minimo: bastano due proprietari e una parte comune perché scattino le regole codicistiche in materia (artt. 1117 e seguenti del Codice civile).

Inquadramento normativo

L'art. 1117 c.c. elenca le parti presuntivamente comuni: suolo, fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, androni, cortili, impianti fino al punto di diramazione verso le singole unità.

Due precisazioni sono decisive. Primo: l'elenco ha natura presuntiva e non tassativa. La norma indica beni che si presumono comuni, ma la presunzione può essere superata da un titolo contrario (l'atto di acquisto, l'atto di divisione, il regolamento contrattuale) che attribuisca la titolarità esclusiva a un singolo proprietario. Secondo: la qualificazione di un bene come comune non dipende dal nome, ma dalla sua destinazione funzionale. È comune ciò che, per struttura e collocazione, serve oggettivamente all'uso o al godimento di più unità.

Sottotetto e lastrico solare: il criterio funzionale

Il sottotetto merita una distinzione. Se è un vano tecnico, cioè uno spazio che protegge l'ultimo piano dal caldo e dal freddo o che ospita impianti al servizio dell'edificio, tende a essere considerato comune. Se invece ha caratteristiche tali da renderlo autonomamente utilizzabile e abitabile, ed è raggiungibile solo dall'unità sottostante, può ben appartenere in via esclusiva al proprietario di quell'unità. Ancora una volta conta l'assetto concreto, non l'etichetta.

Il lastrico solare presuppone un regime specifico. Quando è comune, le spese di conservazione e manutenzione si dividono tra tutti i condomini secondo i millesimi. Quando invece è in uso esclusivo di un condomino (o è di sua proprietà esclusiva ma svolge anche funzione di copertura per i piani sottostanti), opera l'art. 1126 c.c.: chi ha l'uso o la proprietà esclusiva sostiene un terzo della spesa, mentre i due terzi gravano sui proprietari dei piani o porzioni di piano coperti dal lastrico, in proporzione al valore delle rispettive unità.

Implicazioni pratiche

Per chi acquista o eredita una porzione di un piccolo edificio, la conseguenza è netta: si diventa condomini anche senza saperlo. Ciò comporta obblighi di contribuzione alle spese comuni, diritti di uso e limiti agli interventi sulle parti condivise.

Sul piano gestionale, va ricordato che la nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto (art. 1129, comma 1, c.c.). Sotto tale soglia la nomina è facoltativa, ma le decisioni sulle parti comuni restano soggette alle regole assembleari.

I conflitti più frequenti riguardano proprio l'individuazione di ciò che è comune e la ripartizione delle spese: nel condominio minimo, dove i proprietari sono spesso legati da rapporti familiari, la definizione chiara dei confini di proprietà previene contenziosi lunghi e costosi.

Cosa fare in concreto

Conclusione

La lezione è che il condominio è una realtà di fatto prima che un'organizzazione formale. Riconoscerlo per tempo, e chiarire cosa è comune e cosa esclusivo, è il modo più efficace per gestire il bene senza attriti.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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