Contrattualistica

Il rapporto avvocato-cliente nasce con il contratto di patrocinio, non con la procura

Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce un principio spesso frainteso: il rapporto tra avvocato e cliente non dipende dal rilascio della procura, ma nasce con il contratto di patrocinio, cioè con l'accettazione dell'incarico. Da quel momento scattano tutti gli obblighi deontologici. Una precisazione che incide sulla responsabilità professionale e sul momento da cui decorrono diritti e doveri delle parti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 giugno 2026 ·4 min

Il punto di partenza: due rapporti distinti

Nella prassi si tende a far coincidere l'inizio del rapporto con l'avvocato con la firma della procura. È un errore. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito che occorre distinguere due piani.

Il primo è il contratto di patrocinio: l'accordo con cui il cliente affida l'incarico e l'avvocato lo accetta. È un contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 e seguenti del Codice civile) e non richiede forme particolari per esistere. Può nascere anche verbalmente o per comportamenti concludenti, cioè dal modo in cui le parti si comportano.

Il secondo è la procura: l'atto, di norma scritto, con cui il cliente conferisce all'avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio (art. 83 del Codice di procedura civile). Serve a stare nel processo, ma non è ciò che fa nascere il rapporto professionale.

Inquadramento normativo

Il Codice deontologico forense àncora gli obblighi del professionista al momento dell'assunzione dell'incarico, non al deposito di un atto in cancelleria. Doveri di competenza, diligenza, fedeltà, riservatezza e informazione decorrono fin dall'accettazione del mandato.

Ne consegue che un avvocato può violare le regole deontologiche anche prima e a prescindere da qualunque procura: basta che abbia accettato di occuparsi della questione. Il conflitto di interessi, l'obbligo di tenere informato il cliente o quello di gestire correttamente le somme ricevute valgono già in questa fase.

La procura, dal canto suo, è condizione per il compimento di attività processuali: senza, l'avvocato non può rappresentare validamente la parte in giudizio. Ma la sua assenza non cancella il contratto di patrocinio già perfezionato.

Cosa cambia in concreto

La distinzione ha effetti pratici rilevanti.

Per il cliente. Gli obblighi di tutela esistono dal primo contatto qualificato, cioè dal momento in cui c'è un incarico accettato. Chi ha esposto la propria vicenda e ottenuto un'accettazione, anche informale, può contare su doveri di diligenza e riservatezza, pur in assenza di procura firmata.

Per l'avvocato. La responsabilità professionale e quella deontologica possono insorgere prima del processo. Trascurare un termine, omettere un'informazione rilevante o ignorare un conflitto di interessi nella fase iniziale espone a contestazioni, indipendentemente dalla procura.

Sul piano probatorio. Poiché il contratto di patrocinio non richiede forma scritta, in caso di contestazione diventa decisivo poter ricostruire cosa è stato concordato: oggetto dell'incarico, compenso, limiti del mandato.

Cosa fare in concreto

La lezione del CNF è netta: la sostanza del rapporto conta più della forma processuale. Il professionista è tenuto a comportarsi correttamente fin dal momento in cui dice sì all'incarico. E il cliente, da quello stesso momento, gode di una tutela che non dipende da un foglio firmato per la rappresentanza in giudizio.

È un invito a curare la fase iniziale del rapporto con la stessa attenzione che si dedica alle attività processuali successive. Spesso è proprio lì, nel passaggio dal primo contatto all'incarico, che si determinano gli equilibri dell'intera relazione professionale.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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