Contrattualistica

RC Auto e aree private: l'assicurazione paga anche nei cortili

La Corte di Cassazione ha chiarito che la copertura RC auto opera anche nelle aree private, purché il veicolo sia in circolazione. Un cambio di rotta rispetto alla lettura tradizionale, che restringeva l'obbligo assicurativo alle sole strade pubbliche. La decisione tocca da vicino assicurati, danneggiati e compagnie, ridisegnando i confini della responsabilità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il caso e la novità

Per anni la copertura RC auto è stata associata quasi automaticamente alla circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico transito. La Corte di Cassazione ha ora consolidato un orientamento diverso: l'assicurazione obbligatoria copre i danni prodotti dal veicolo anche in aree private, come cortili, parcheggi condominiali o piazzali aziendali, a condizione che il mezzo sia in movimento.

Il principio ha ricadute concrete. Se un'auto in manovra investe una persona o danneggia un bene all'interno di un cortile privato, il danneggiato può rivalersi sulla polizza RC auto del veicolo, senza doverla escludere per il solo fatto che l'evento non è avvenuto su una strada pubblica.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), che disciplina l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. La norma è stata letta, nel tempo, alla luce del diritto dell'Unione europea, in particolare della Direttiva 2009/103/CE e delle pronunce della Corte di giustizia UE (tra cui la nota sentenza *Vnuk*).

Il punto centrale è il concetto di "circolazione". La giurisprudenza europea ha adottato una nozione ampia: rientra nella circolazione qualsiasi uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto, indipendentemente dal luogo. La Cassazione recepisce questa impostazione e supera la distinzione rigida tra area pubblica e area privata, spostando il baricentro sull'uso effettivo e sul movimento del mezzo.

Implicazioni pratiche

Per i danneggiati la tutela si amplia: aumentano le situazioni in cui è possibile attivare la copertura assicurativa del veicolo coinvolto, anche fuori dalle strade tradizionali.

Per gli assicurati cambia la percezione del rischio. Manovre in cortile, uscite da garage, spostamenti in parcheggi privati non sono più "zone franche": eventuali sinistri con danno a persone o cose possono essere gestiti tramite la polizza.

Per le compagnie assicurative l'impatto è significativo. Si allarga il perimetro dei sinistri indennizzabili, con effetti attesi sulla gestione dei rischi e, potenzialmente, sulla struttura delle tariffe. È probabile un riesame delle clausole di polizza e delle esclusioni relative agli spazi privati.

Rilievo particolare per i datori di lavoro e per i rapporti con l'Inail: gli spostamenti di veicoli all'interno di piazzali e aree aziendali possono generare responsabilità e coperture che vanno coordinate con la disciplina degli infortuni sul lavoro. Chi gestisce flotte o aree di manovra interne dovrebbe rivedere la propria posizione contrattuale.

Un limite da non trascurare

La copertura non è illimitata. Resta decisivo il requisito del veicolo "in circolazione", cioè in movimento o comunque in uso conforme alla sua funzione. Un mezzo fermo, inattivo e non utilizzato come strumento di trasporto potrebbe non rientrare nell'ambito applicativo. La distinzione richiede una valutazione caso per caso, sulla base delle circostanze concrete del sinistro.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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