Recesso dal conto corrente: limiti alle spese e diritto del cliente
Chiudere un conto corrente dovrebbe essere semplice, ma spesso emergono addebiti per spese di chiusura o trasferimento. La normativa distingue il consumatore, che gode di tutele rafforzate, dagli altri clienti. Capire quali costi sono dovuti e quali no è essenziale per esercitare correttamente il recesso ed evitare contestazioni con l'istituto di credito.
Il quadro normativo
Il recesso da un contratto di conto corrente va inquadrato anzitutto nella disciplina generale dei contratti di durata. L'art. 1373 c.c. riconosce il diritto di recesso quando previsto dalle parti o dalla legge; nei rapporti bancari a tempo indeterminato il recesso del cliente è di regola libero e privo di penalità.
Per il consumatore opera una tutela specifica. L'art. 126-septies del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) stabilisce, in materia di servizi di pagamento, che il recesso da un contratto quadro è gratuito, salvo le spese relative alle operazioni effettivamente svolte. Va tenuto distinto il profilo del trasferimento dei servizi di pagamento da un istituto a un altro: il regime di gratuità del trasferimento è disciplinato dal D.lgs. 37/2017 (attuativo della direttiva PAD), che impone procedure rapide e senza oneri per il consumatore.
Il quadro di trasparenza è completato dal Titolo VI del TUB e dalle Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (provvedimento 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti; estremi da verificare nell'edizione vigente), che impongono chiarezza nelle clausole e nelle voci di costo.
L'ambito soggettivo: consumatore e altri clienti
La distinzione è dirimente. Per il consumatore – persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale – il recesso e il trasferimento dei servizi di pagamento sono in linea di principio gratuiti, con la sola eccezione delle spese collegate a operazioni realmente eseguite.
Per imprese e professionisti la tutela rafforzata del 126-septies non si applica automaticamente. Il recesso resta possibile ai sensi dell'art. 1373 c.c. e secondo le clausole contrattuali sottoscritte, che possono prevedere spese di chiusura. Anche in questo caso, però, restano fermi i principi di trasparenza e di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Spese: cosa è dovuto e cosa no
Il principio di fondo è che possono essere addebitate solo spese effettive, giustificate e proporzionate all'attività realmente svolta in occasione della chiusura. Non sono ammissibili penali mascherate da costi amministrativi o voci forfettarie sproporzionate.
Secondo l'orientamento prevalente in materia di trasparenza e nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'intermediario è tendenzialmente tenuto a documentare l'esistenza e la quantificazione delle spese contestate. Le decisioni ABF non hanno efficacia vincolante di sentenza: hanno valore orientativo e non precludono il ricorso al giudice ordinario.
*(Nota redazionale: l'eventuale pronuncia ABF Napoli n. 1642/2026 indicata nella fonte non risulta a oggi verificabile; il principio qui esposto è ricavato dal quadro normativo e dall'orientamento ABF generale.)*
Implicazioni pratiche
Per il consumatore che chiude il conto, la regola è la gratuità: eventuali addebiti vanno letti con attenzione e contestati se non corrispondono a operazioni concrete. Il trasferimento verso altra banca deve avvenire nei tempi e senza oneri previsti dalla disciplina PAD.
Per le imprese, è il contratto a definire gli oneri: occorre verificare le condizioni economiche pattuite, perché eventuali spese di chiusura, se previste e proporzionate, possono risultare legittime.
Cosa fare in concreto
- Verifica la tua qualifica: stabilisci se operi come consumatore o come impresa/professionista, perché il regime applicabile cambia.
- Invia il recesso per iscritto, conservando prova della trasmissione (PEC o raccomandata) e indicando la data di chiusura richiesta.
- Richiedi il dettaglio delle spese: pretendi una rendicontazione analitica di ogni voce addebitata in sede di chiusura.
- Contesta gli addebiti non giustificati tramite reclamo scritto all'ufficio reclami dell'istituto, fissando un termine di riscontro.
- Valuta gli strumenti di tutela: in caso di mancato accordo è possibile il ricorso all'ABF; per controversie di valore rilevante può essere opportuna una valutazione tecnica preliminare della strategia.
La corretta gestione del recesso passa per la documentazione: tracciare ogni comunicazione e ogni addebito è il modo più efficace per far valere i propri diritti.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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