Contrattualistica

Recesso facile nell'e-commerce: verso l'obbligo del "tasto per disdire"

Si torna a parlare di un obbligo, per gli operatori e-commerce, di rendere il recesso semplice quanto l'acquisto, attraverso una funzione dedicata di facile accesso. Il tema si inserisce nella più ampia disciplina europea contro i cosiddetti dark patterns. Prima di adeguare i propri processi, è essenziale distinguere ciò che è già vigente da ciò che è ancora in fase di definizione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Da più parti circola la notizia di un futuro obbligo, a carico degli operatori del commercio elettronico, di predisporre una funzione che consenta al consumatore di recedere dal contratto in modo semplice e immediato, con un percorso non più complesso di quello richiesto per concludere l'acquisto.

È opportuno un chiarimento preliminare. Alla data di redazione di questo contributo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto italiano che introduca uno specifico "tasto di recesso one-click" con un termine di efficacia certo e con l'importo sanzionatorio talvolta indicato nella cronaca. Riferimenti a decreti o articoli non confermati vanno quindi trattati con cautela. Ricostruiamo perciò il quadro normativo effettivamente vigente e le linee di tendenza europee, distinguendo con precisione il certo dall'annunciato.

Inquadramento normativo

Il diritto di recesso nei contratti a distanza — quelli conclusi online — è disciplinato dagli artt. 52 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), che recepiscono la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Il consumatore dispone, di regola, di quattordici giorni per recedere senza motivazione (art. 52). L'esercizio può avvenire con il modulo tipo allegato al Codice o con qualsiasi dichiarazione esplicita (art. 54).

Su questo impianto — che riguarda il *se* del recesso — si innesta il tema più recente del *come*. La Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Omnibus) e il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) contrastano le pratiche di manipolazione dell'interfaccia (i *dark patterns*): architetture di scelta che rendono artificiosamente difficile una decisione, come recedere o disdire un abbonamento.

Un modello di riferimento in materia è tedesco: il § 312k BGB impone dal 2022, per i contratti online a rinnovo, un *Kündigungsbutton*, cioè un pulsante di disdetta ben visibile e direttamente accessibile. È verosimile che eventuali interventi italiani o europei futuri si muovano in questa direzione, ma finché il testo definitivo non è pubblicato, termini di efficacia e importi sanzionatori non possono essere dati per certi.

Implicazioni pratiche

Per chi gestisce una piattaforma di vendita online il messaggio è duplice.

Sul piano di ciò che è già vigente: l'obbligo di garantire un recesso effettivo e non ostacolato non è una novità. Processi di disdetta labirintici, moduli difficili da reperire o passaggi ridondanti possono già oggi configurare pratiche commerciali scorrette o violazioni del Codice del Consumo, con l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Sul piano prospettico: se l'obbligo di una funzione di recesso semplificata venisse formalizzato, l'adeguamento tecnico non sarà istantaneo. Interfacce, back-office e flussi di conferma dovranno essere ripensati. Chi si organizza per tempo affronta la transizione senza urgenze.

La logica di fondo è chiara: la simmetria tra la fase di acquisto e quella di uscita dal contratto. Se concludere l'ordine richiede pochi passaggi, anche recedere deve esserne possibile con analoga semplicità.

Cosa fare in concreto

Un'ultima raccomandazione di metodo: diffidate delle scadenze e delle sanzioni presentate come certe finché non trovano riscontro in una fonte ufficiale. Su questa materia la prudenza informativa è essa stessa una forma di tutela.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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