Lavoro

Recesso in prova e pensione anticipata: la Cassazione lo equipara al licenziamento

La Corte di Cassazione ha stabilito che il recesso durante il periodo di prova va equiparato a un licenziamento. La conseguenza è rilevante: il lavoratore precoce che perde il posto in prova matura lo stato di disoccupazione utile per accedere alla pensione anticipata prevista dalla legge di bilancio 2017. Una lettura che allarga le porte del trattamento a chi finora ne restava escluso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 luglio 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda riguarda un lavoratore cosiddetto "precoce", cioè chi ha versato almeno dodici mesi di contributi prima dei diciannove anni di età. Per questa categoria la legge 232/2016 (art. 1, comma 199) prevede un canale di uscita anticipata dal lavoro con 41 anni di contributi, purché ricorra una delle condizioni di tutela indicate dalla norma.

Una di queste condizioni è lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta. Il nodo interpretativo era se il recesso datoriale intimato durante il periodo di prova potesse rientrare in questa tutela.

Inquadramento normativo

L'art. 1, comma 199, della legge 232/2016 individua i "lavoratori precoci" tra i beneficiari dell'anticipo pensionistico. La disposizione richiede, per una delle categorie tutelate, che il richiedente si trovi in stato di disoccupazione conseguente alla perdita involontaria del posto di lavoro.

Il periodo di prova è disciplinato dall'art. 2096 del codice civile: durante la prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e senza indennità. Proprio la libertà di forma del recesso in prova aveva alimentato il dubbio: si tratta di una cessazione assimilabile al licenziamento o di una fattispecie autonoma, esclusa dalle tutele?

La Cassazione ha optato per la prima lettura. Il recesso datoriale in prova resta un atto di volontà del datore di lavoro che priva il lavoratore dell'occupazione contro la propria volontà. Da qui l'equiparazione sostanziale al licenziamento ai fini della disoccupazione rilevante per la pensione anticipata. Ciò che conta non è la denominazione formale dell'atto, ma la sua natura di recesso involontario per il lavoratore.

Implicazioni pratiche

La decisione ha effetti concreti per chi si è visto interrompere il rapporto durante la prova e riteneva di non poter far valere quel periodo ai fini del requisito di disoccupazione.

Per il lavoratore precoce si apre una possibilità che prima veniva negata in via amministrativa. Chi ha ricevuto un recesso in prova da parte del datore, e possiede gli altri requisiti (contribuzione precoce e 41 anni di anzianità), può ora sostenere l'accesso al trattamento anticipato.

Per l'INPS la pronuncia impone un ripensamento della prassi valutativa. Le domande respinte sul presupposto che il recesso in prova non generasse uno stato di disoccupazione tutelato potrebbero essere riesaminate, anche in sede di ricorso.

Per il datore di lavoro l'impatto è più indiretto ma non trascurabile: la qualificazione del recesso in prova come atto assimilabile al licenziamento rafforza l'esigenza di gestire con attenzione tempi e motivazioni, soprattutto quando la prova viene interrotta a ridosso della sua scadenza.

Resta fermo un punto: la sentenza incide sul requisito della disoccupazione, non sugli altri presupposti. Chi non raggiunge i 41 anni di contributi o non rientra tra i precoci non trae beneficio da questa lettura.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica i requisiti contributivi: dodici mesi di versamenti prima dei diciannove anni e 41 anni complessivi di anzianità. Senza questi presupposti la pronuncia non aiuta.
  2. Recupera la documentazione del rapporto cessato: lettera di recesso in prova, contratto e comunicazioni datoriali. È la prova della natura involontaria della cessazione.
  3. Ripresenta la domanda all'INPS se ti era stata respinta per assenza dello stato di disoccupazione tutelato, richiamando il principio affermato dalla Cassazione.
  4. Valuta il ricorso amministrativo entro i termini se ricevi un nuovo diniego, prima di adire il giudice del lavoro.
  5. Fatti assistere nella ricostruzione della posizione contributiva: un errore sull'anzianità o sulla decorrenza può compromettere l'intera pratica.

Conclusioni

La pronuncia conferma una tendenza a valorizzare la sostanza degli atti sulla loro forma. Per i lavoratori precoci si tratta di uno spiraglio significativo, ma va misurato caso per caso: l'accesso alla pensione anticipata resta subordinato al concorso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.