Condominio

Regolamento di condominio: può vietare animali e B&B?

Il regolamento di condominio può impedire di aprire un B&B o di tenere un cane in casa? La risposta dipende dalla natura del regolamento. Una cosa è il divieto deciso dall'assemblea, un'altra quello previsto da un regolamento contrattuale accettato all'acquisto. Distinzione tecnica, ma con effetti molto concreti sulla vita quotidiana.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 giugno 2026 ·4 min

Due regolamenti diversi, due regimi diversi

Prima di tutto va chiarito un equivoco frequente. Esistono due tipi di regolamento condominiale.

Il regolamento assembleare è approvato dall'assemblea a maggioranza e disciplina l'uso delle parti comuni e l'ordinaria convivenza. Il regolamento contrattuale è quello predisposto dall'originario costruttore o accettato da tutti i condomini, richiamato nei singoli atti di acquisto. Quest'ultimo ha natura negoziale e può imporre limiti anche alle proprietà esclusive.

La differenza non è accademica: incide direttamente su cosa il regolamento può legittimamente vietare.

Cosa dice la norma

L'art. 1138, ultimo comma, del Codice civile è esplicito: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Questa previsione, però, si riferisce al regolamento di natura assembleare. Un divieto sugli animali deciso a maggioranza è quindi nullo.

Diverso il caso del regolamento contrattuale. Qui la questione è più delicata. Una parte della giurisprudenza di merito ritiene che anche le clausole contrattuali che vietano la detenzione di animali debbano cedere di fronte a esigenze della persona, mentre altri orientamenti riconoscono ampia validità ai limiti pattuiti tra le parti. La questione resta controversa in dottrina e nella prassi: non esiste un principio consolidato che dichiari automaticamente nulle tali clausole.

È utile inoltre fare chiarezza su un argomento spesso usato in modo improprio. La legge costituzionale n. 1/2022 ha modificato l'art. 9 della Costituzione introducendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni»; la tutela degli animali è stata rinviata a una legge dello Stato. Da questa riforma non si può dedurre automaticamente un diritto soggettivo di rango costituzionale a detenere animali in qualsiasi situazione contrattuale.

Il caso del B&B

Sul fronte delle attività ricettive il quadro è più stabile. La giurisprudenza riconosce da tempo che un regolamento di natura contrattuale può legittimamente vietare destinazioni d'uso specifiche delle unità immobiliari, inclusa l'attività di affittacamere o bed & breakfast, purché il divieto sia formulato in modo chiaro e univoco.

Non basta una clausola generica che imponga di destinare gli immobili «a civile abitazione»: per impedire il B&B il regolamento deve vietare in modo espresso e specifico quel tipo di attività. In assenza di un divieto esplicito, il gestore può di norma esercitare l'attività.

Implicazioni pratiche

Per il condomino con animali. Se il divieto deriva da una delibera o da un regolamento assembleare, è nullo: l'art. 1138 c.c. lo esclude espressamente. Se deriva da un regolamento contrattuale, l'esito è meno scontato e va valutato caso per caso, perché gli orientamenti non sono univoci.

Per l'aspirante gestore di B&B. Occorre verificare prima di tutto la natura del regolamento e l'esistenza di una clausola che vieti in modo specifico l'attività ricettiva. Un divieto contrattuale chiaro è vincolante; una clausola generica sulla destinazione abitativa, di regola, no.

Per l'amministratore. È prudente distinguere con precisione le clausole opponibili (contrattuali, trascritte o richiamate negli atti) da quelle frutto di mere maggioranze assembleari, prima di contestare un comportamento o avviare azioni.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la natura del regolamento: controlla se è assembleare o contrattuale, e se è richiamato nel tuo atto di acquisto.
  2. Per gli animali: ricorda che un divieto assembleare è nullo; se il divieto è contrattuale, considera che la questione è dibattuta e l'esito non è garantito.
  3. Per il B&B: leggi se esiste una clausola che vieta in modo specifico l'attività ricettiva, non limitarti alla generica destinazione abitativa.
  4. Conserva la documentazione: atto di acquisto, regolamento allegato e verbali assembleari sono i documenti decisivi in caso di contestazione.
  5. Prima di avviare un'attività ricettiva è opportuno far esaminare il regolamento e i titoli, per evitare contestazioni successive.

In sintesi

La contrapposizione di fondo è tra la tutela della persona e l'autonomia contrattuale tra condomini. Sul B&B l'autonomia contrattuale prevale, se il divieto è espresso. Sugli animali la legge protegge la detenzione contro i regolamenti assembleari, mentre per quelli contrattuali la materia resta aperta e meritevole di valutazione specifica.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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