Reintegra e restituzione dell'indennità di preavviso: il conguaglio in fase esecutiva
Quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo e il giudice ordina la reintegrazione, il rapporto di lavoro si considera mai interrotto. Ne discende un tema pratico spesso sottovalutato: l'indennità di preavviso già corrisposta al lavoratore perde la propria causa e può essere richiesta indietro dal datore. Un orientamento della Cassazione conferma la possibilità di far valere questo credito già in fase esecutiva.
Il punto
Un recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso in sede di ordinanza, torna sul rapporto tra reintegrazione del lavoratore e sorti dell'indennità sostitutiva del preavviso già versata al momento del licenziamento.
Il principio è lineare nella logica, ma delicato nell'applicazione: se il licenziamento viene annullato e il dipendente reintegrato, il rapporto di lavoro si considera come mai cessato. Viene quindi meno il presupposto stesso del preavviso, che presuppone la fine del rapporto. L'indennità corrisposta diventa una somma priva di causa e il datore può domandarne la restituzione.
Trattandosi di ordinanza e non di pronuncia delle Sezioni Unite, si impone prudenza interpretativa: siamo di fronte a un indirizzo, non a un principio nomofilattico consolidato.
Inquadramento normativo
Due sono le norme sostanziali di riferimento.
L'art. 2118 c.c. disciplina il recesso dal rapporto a tempo indeterminato e prevede, in mancanza di preavviso, la corresponsione dell'indennità sostitutiva. Tale indennità è dovuta perché il rapporto si interrompe: se l'interruzione è giudizialmente cancellata, l'obbligazione perde fondamento.
Da qui il richiamo all'art. 2033 c.c., che regola la ripetizione dell'indebito: chi ha pagato una somma non dovuta ha diritto a ottenerne la restituzione. Venuta meno la causa del pagamento (la cessazione del rapporto), l'indennità di preavviso rientra in questo schema.
Sul versante del rimedio, occorre distinguere i regimi. Per i licenziamenti anteriori al 7 marzo 2015 opera l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), come modificato dalla Legge Fornero; per quelli successivi si applica il D.Lgs. 23/2015 (artt. 2 e 3), che circoscrive le ipotesi di reintegra piena ai casi più gravi (ad esempio nullità o discriminazione). La reintegra vera e propria è quindi un esito non generalizzato: dove non spetta, il lavoratore ottiene solo un'indennità risarcitoria e il tema del preavviso resta impregiudicato.
Implicazioni pratiche
Il profilo più rilevante emerge in fase esecutiva, distinta dalla fase di merito. Nel giudizio di merito si accerta l'illegittimità del licenziamento e si dispone la reintegrazione; è nella successiva fase di quantificazione e recupero che avvengono conguagli e compensazioni.
In questa sede il datore può opporre il proprio credito restitutorio (l'indennità di preavviso ripetibile) al credito retributivo del lavoratore, invocando la compensazione ex art. 1241 c.c.. Occorre però tenere presenti i limiti di pignorabilità e compensabilità delle retribuzioni: i crediti da lavoro godono di tutele che possono ridurre la quota effettivamente compensabile.
Un caso a sé è quello del lavoratore che, avendo diritto alla reintegra, opti per l'indennità sostitutiva (le quindici mensilità previste nei regimi che la contemplano). Qui il rapporto cessa comunque per effetto dell'opzione: i conteggi cambiano e la sorte dell'indennità di preavviso va valutata in modo diverso, non potendosi automaticamente sostenere il venir meno della sua causa come nel caso di reintegra effettiva.
Cosa fare in concreto
- Verificare il regime applicabile al licenziamento in base alla data (ante o post 7 marzo 2015) e alla tipologia di vizio, per capire se spetta la reintegra piena o la sola indennità.
- Ricostruire con esattezza le somme già percepite all'atto del licenziamento, isolando l'indennità sostitutiva del preavviso dalle altre competenze di fine rapporto.
- Valutare in anticipo l'impatto della compensazione sul quantum recuperabile in fase esecutiva, considerando i limiti di legge sulla compensabilità delle retribuzioni.
- Ponderare l'eventuale opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, tenendo conto delle diverse conseguenze sui conguagli e sull'indennità di preavviso.
- Predisporre la documentazione contabile prima dell'avvio della fase esecutiva, così da poter contestare o sostenere eventuali richieste di restituzione con dati verificabili.
La materia resta tecnica e in evoluzione: l'esito concreto dipende dal singolo caso, dal regime applicabile e dagli sviluppi giurisprudenziali, che vanno seguiti anche in attesa di eventuali interventi delle Sezioni Unite.
Disclaimer
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