Reintegra e indennità di preavviso: la restituzione è dovuta?
Quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo e il lavoratore reintegrato, l'azienda che aveva versato l'indennità di preavviso può chiederne la restituzione? È un tema di crescente attualità in sede esecutiva, non ancora consolidato in giurisprudenza. Analizziamo l'inquadramento e le cautele opportune per entrambe le parti.
Il caso: cosa accade dopo il reintegro
Un lavoratore viene licenziato. L'azienda, non concedendo il periodo di preavviso, gli corrisponde la relativa indennità sostitutiva. Successivamente il giudice dichiara illegittimo il licenziamento e dispone la reintegra nel posto di lavoro.
A questo punto emerge una domanda tecnica ma dalle conseguenze concrete: se il rapporto viene ripristinato, l'indennità di preavviso già pagata resta acquisita al lavoratore o l'azienda può reclamarla, in particolare nella fase esecutiva della sentenza?
La questione è discussa e non trova, allo stato, un orientamento univoco. Va quindi trattata con prudenza.
Inquadramento normativo
L'indennità sostitutiva del preavviso è disciplinata dall'art. 2118 c.c.: la parte che recede senza preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso stesso. La sua funzione è compensare la mancata prosecuzione del rapporto durante quel periodo.
La tutela reintegratoria varia a seconda del regime applicabile. Per i rapporti anteriori al 7 marzo 2015 opera l'art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella versione modificata dalla L. 92/2012. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica invece il d.lgs. 23/2015 (cosiddetto contratto a tutele crescenti), che ha ristretto sensibilmente i casi di reintegra rispetto alla tutela indennitaria.
È opportuno chiarire un punto spesso semplificato: la reintegra non equivale sempre e in modo automatico a una piena continuità giuridica del rapporto "come se il licenziamento non fosse mai avvenuto". Gli effetti dipendono dal regime applicabile e dalla concreta portata della pronuncia. La formula della "restitutio in integrum" va quindi calibrata caso per caso.
Sul versante restitutorio, il riferimento è l'art. 2033 c.c. sulla ripetizione dell'indebito: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripeterlo. Il nodo giuridico è proprio questo: una volta ripristinato il rapporto, l'indennità di preavviso diventa un pagamento "non dovuto"?
Un tema in evoluzione, non un esito scontato
La tesi favorevole alla restituzione muove da un ragionamento lineare: se la reintegra ricostituisce il rapporto, viene meno la causa del recesso e, con essa, la ragione stessa dell'indennità sostitutiva, che presuppone una cessazione del rapporto non avvenuta.
L'orientamento contrario valorizza invece la natura dell'indennità e la posizione del lavoratore, che ha ricevuto una somma in un momento in cui il licenziamento produceva effetti. Si discute se essa abbia carattere risarcitorio o costituisca corrispettivo del mancato preavviso, e da tale qualificazione discendono conseguenze diverse sulla ripetibilità.
Occorre essere chiari: si tratta di un tema controverso, non di un principio consolidato. Prima di assumere iniziative fondate sulla restituzione, è indispensabile verificare lo stato più aggiornato della giurisprudenza di legittimità e di merito, evitando di dare per certo ciò che, allo stato, certo non è.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore, il rischio è che una somma percepita anni prima venga reclamata in fase esecutiva, riducendo di fatto il beneficio economico complessivo della vittoria giudiziale. Un aspetto da considerare fin dalle prime fasi del contenzioso.
Per l'azienda, la possibilità di recuperare l'indennità versata rappresenta un elemento da valutare nella gestione economica dell'esecuzione della sentenza, senza però confidare in automatismi.
Cosa fare in concreto
- Lavoratore: conserva la documentazione relativa al pagamento dell'indennità (buste paga, ricevute, prospetti di liquidazione), utile in caso di successive richieste restitutorie.
- Lavoratore: fai valutare la questione fin dall'atto introduttivo, così da anticipare eventuali profili restitutori in sede di calcolo delle somme spettanti.
- Azienda: verifica il regime applicabile al rapporto (art. 18 St. Lav. o d.lgs. 23/2015) prima di impostare qualsiasi strategia di recupero.
- Entrambe le parti: accertate lo stato più recente della giurisprudenza sul punto, dato l'orientamento non consolidato, prima di intraprendere iniziative.
- Entrambe le parti: valutate un conteggio complessivo delle poste in gioco (indennità risarcitoria, retribuzioni, contributi, preavviso) per una lettura realistica dell'esito economico.
In sintesi
La restituzione dell'indennità di preavviso dopo la reintegra è un tema aperto, dagli esiti non prevedibili in modo uniforme. La qualificazione dell'indennità e il regime di tutela applicabile restano decisivi. In un quadro così mobile, la cautela e la verifica aggiornata delle fonti sono la scelta più responsabile.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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