Condominio

Rendiconto non approvato e compenso dell'amministratore: il diritto resta

Bocciare il rendiconto non cancella il compenso dell'amministratore. Il diritto al pagamento nasce dal contratto di mandato, non dall'approvazione del bilancio: sono due piani distinti. La giurisprudenza di legittimità è consolidata e la prassi dei tribunali di merito la conferma. Per i condomini significa che il rifiuto assembleare, da solo, non basta a evitare l'esborso.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 luglio 2026 ·4 min

Il fatto: bocciare il bilancio non azzera il compenso

Capita spesso che l'assemblea, insoddisfatta della gestione, rifiuti di approvare il rendiconto annuale. Da qui l'idea, diffusa quanto errata, che il mancato via libera al bilancio faccia venir meno anche l'obbligo di pagare l'amministratore.

Non è così. Il diritto al compenso e l'approvazione del rendiconto viaggiano su binari separati. Il primo discende dal rapporto contrattuale che lega condominio e amministratore; il secondo attiene al controllo assembleare sulla gestione contabile. Il rifiuto del rendiconto può fondare contestazioni sull'operato, ma non estingue automaticamente il credito per l'attività svolta.

Inquadramento normativo

Il rapporto tra condominio e amministratore è un contratto di mandato (art. 1703 c.c.). Il mandatario che ha eseguito l'incarico ha diritto al compenso pattuito: si tratta di un'obbligazione corrispettiva rispetto all'attività prestata, non subordinata all'approvazione del rendiconto.

Sul piano probatorio vale la regola generale dell'art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi; chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In concreto, l'amministratore che agisce per il pagamento deve dimostrare l'esistenza dell'incarico e lo svolgimento dell'attività. Il condominio che intende sottrarsi al pagamento non può limitarsi a richiamare la mancata approvazione del rendiconto: deve provare l'inadempimento specifico o l'eventuale condizione che escluderebbe il credito. Questa lettura è coerente con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di compenso del mandatario.

Un punto merita cautela e va gestito a monte. L'art. 1129, comma 14, c.c. richiede che l'amministratore, al momento dell'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo, specifichi analiticamente il proprio compenso. Secondo l'orientamento prevalente, l'omessa determinazione analitica incide sulla validità della nomina. Si tratta però di profilo distinto dalla vicenda del rendiconto: attiene alla corretta formazione del rapporto, non al rifiuto assembleare di approvare il bilancio.

Implicazioni pratiche per il condominio

Per i condomini la conseguenza è netta. La bocciatura del rendiconto non è uno strumento per non pagare. Se la gestione presenta criticità, la via corretta è quella delle contestazioni puntuali e, se ne ricorrono i presupposti, della revoca dell'amministratore o dell'azione di responsabilità.

Allo stesso tempo, resta centrale la fase iniziale del rapporto. Un incarico privo di determinazione analitica del compenso espone a contenzioso e a incertezza sulla stessa validità della nomina. La chiarezza a monte riduce le liti a valle.

Dal lato dell'amministratore, il diritto al compenso non è incondizionato: presuppone la prova dell'incarico e dell'attività effettivamente svolta. La documentazione della gestione, quindi, non tutela solo il condominio ma anche chi rivendica il pagamento.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Il compenso dell'amministratore nasce dal mandato e non dipende dall'approvazione del rendiconto. Chi vuole contestare la gestione deve farlo con gli strumenti propri della responsabilità e della revoca. La leva del bilancio bocciato, da sola, non regge.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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