Chi decide la residenza del figlio se i genitori litigano
Quando i genitori non trovano un accordo sul luogo di residenza del figlio, la decisione può passare al giudice. La riforma Cartabia ha ridisegnato il rito e rafforzato l'ascolto del minore. Comprendere chi decide, con quali criteri e con quali rischi processuali è essenziale per evitare scelte unilaterali che pregiudicano il minore e la propria posizione.
Il nodo: la residenza del figlio è una scelta condivisa
La residenza del figlio minore è una delle decisioni di maggiore interesse per la sua vita: incide su scuola, relazioni, rapporti con entrambi i genitori. Per questo la legge la colloca tra le questioni sottratte alla scelta del singolo genitore, sia in costanza di convivenza sia dopo la separazione o il divorzio.
Il principio guida è l'affidamento condiviso: entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse vanno assunte di comune accordo. La residenza abituale rientra in questo perimetro. Un trasferimento deciso da un solo genitore, senza il consenso dell'altro o senza autorizzazione del giudice, è quindi irregolare e può avere conseguenze rilevanti.
Cosa prevede l'art. 316 c.c. in caso di contrasto
L'art. 316 del Codice civile disciplina proprio il disaccordo tra i genitori su questioni di particolare importanza. La norma stabilisce che ciascun genitore può ricorrere al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici — e anche di età inferiore, ove capace di discernimento — suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane, l'art. 316 c.c. attribuisce al giudice il potere di conferire il potere di decisione al genitore che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio. Non decide quindi al posto dei genitori: individua chi, su quella specifica questione, dovrà provvedere.
Il rito unificato dopo la riforma Cartabia
Il D.Lgs. 149/2022 ha introdotto un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie, collocato nel Libro II, Titolo IV-bis del Codice di procedura civile (artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c.). Questo rito si applica anche ai ricorsi ex art. 316 c.c. e ha uniformato tempi, forme e poteri istruttori.
L'ascolto del minore ha ora una base processuale specifica: l'art. 473-bis.4 c.p.c. lo prevede come regola quando il figlio ha compiuto dodici anni o è comunque capace di discernimento, salvo motivate eccezioni. Non si tratta di dare al minore un potere di scelta, ma di raccoglierne opinioni ed esigenze come elemento di valutazione dell'interesse concreto.
Sotto il profilo della competenza, va considerato l'assetto in evoluzione: la L. 206/2021 ha previsto l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a subentrare all'attuale ripartizione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Fino alla sua piena operatività, resta rilevante individuare correttamente l'ufficio competente in base al tipo di procedimento.
Le implicazioni pratiche: attenzione ai trasferimenti
Per il genitore che intende cambiare città — magari per lavoro o per tornare vicino alla famiglia d'origine — il messaggio è chiaro: senza accordo o autorizzazione, il trasferimento del minore espone al rischio di provvedimenti correttivi, fino alla modifica delle condizioni di affidamento.
Sul piano processuale, il nuovo rito impone tempi rigorosi. Le memorie integrative previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. scandiscono le preclusioni: è in quelle sedi che vanno precisate domande, allegati i fatti e articolate le prove. Trascurare quelle scadenze significa non poter più introdurre determinate allegazioni o richieste istruttorie. Non è un dettaglio formale: è ciò che determina quali elementi il giudice potrà valutare.
Cosa fare in concreto
- Non trasferire il minore unilateralmente: cercate prima l'accordo scritto dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice ex art. 316 c.c.
- Documentate l'interesse del figlio: raccogliete elementi concreti (contesto scolastico, rete relazionale, opportunità) che sostengano la vostra prospettazione.
- Rispettate le scadenze del rito: presidiate i termini delle memorie integrative (art. 473-bis.17 c.p.c.) per non incorrere in preclusioni.
- Preparate l'ascolto del minore: consideratelo un momento centrale, non un passaggio formale, e affrontatelo senza strumentalizzazioni.
- Verificate la competenza: individuate l'ufficio giudiziario corretto in base all'assetto vigente al momento del ricorso.
Ogni situazione familiare ha specificità che incidono sulla strategia. Consigliamo di valutare la posizione con un professionista prima di assumere iniziative che coinvolgano lo spostamento del minore.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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