Condominio

Lavori in condominio: il ritardo dell'amministratore va provato

Non ogni ritardo nei lavori condominiali ricade sull'amministratore. Secondo un orientamento del Tribunale di Roma, i rallentamenti dovuti a ostacoli burocratici o alla morosità dei condòmini non fondano automaticamente una responsabilità. Solo l'inerzia assoluta e ingiustificata, e provata, rileva sul piano civile e professionale. Vediamo come distinguere e cosa significa per chi amministra e per chi vive l'edificio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il caso e l'orientamento di merito

Il tema riguarda i ritardi nell'esecuzione di lavori deliberati dall'assemblea. Un orientamento del Tribunale di Roma — che riportiamo come indirizzo di merito, in assenza di una massima ufficiale verificabile — distingue con nettezza tra il ritardo oggettivo e il comportamento colpevole dell'amministratore.

Il principio è semplice nella sostanza: l'amministratore non è garante del risultato. Risponde della propria condotta, non dell'esito di fattori che non controlla. Quando il rallentamento dipende da iter autorizzativi lunghi, da fornitori inadempienti o dalla morosità di una parte dei condòmini, non si configura automaticamente una sua responsabilità.

Inquadramento normativo

Il rapporto tra condominio e amministratore è ricondotto al mandato, ma con una disciplina propria. L'art. 1129 c.c. è centrale: definisce obblighi, doveri informativi, responsabilità e i presupposti della revoca per giusta causa. L'art. 1130 c.c. elenca le attribuzioni dell'amministratore, tra cui l'esecuzione delle delibere assembleari. L'art. 1135 c.c. disciplina le competenze dell'assemblea in materia di opere e spese.

La norma sulla gestione della comunione (art. 1105 c.c.) opera in ambito condominiale solo in via residuale e di rinvio: il quadro di riferimento per la responsabilità dell'amministratore resta quello degli artt. 1129-1135 c.c. Su questa base, l'inadempimento rilevante è quello dell'obbligo di attivarsi con diligenza per dare attuazione alle delibere, non il mancato raggiungimento di un risultato condizionato da terzi.

Cosa significa inerzia provata

La differenza decisiva è tra inerzia e ritardo non imputabile.

L'inerzia è un'inattività concreta e ingiustificata: l'amministratore che, ricevuto il mandato dall'assemblea, non avvia le pratiche, non sollecita i fornitori, non riscuote i contributi necessari e non informa i condòmini. È un comportamento omissivo che, se provato, rileva sul piano civile e può integrare la giusta causa di revoca ex art. 1129 c.c.

Il ritardo non imputabile è altra cosa: i lavori non partono o si fermano perché manca un titolo autorizzativo, perché un'impresa non rispetta i tempi, perché la cassa condominiale è scoperta a causa di morosità diffuse. In questi casi l'amministratore che ha agito — documentando solleciti, comunicazioni e azioni di recupero — non è in colpa.

La conseguenza pratica è sull'onere della prova: spetta ai condòmini dimostrare l'inerzia e il nesso con il danno, non all'amministratore provare di essere stato diligente in astratto. La tracciabilità delle attività diventa così il principale strumento di difesa: ciò che è documentato, è dimostrabile.

Implicazioni pratiche

Per i condòmini significa che le lamentele sui ritardi, da sole, non bastano. Per agire — in sede risarcitoria o per ottenere la revoca — occorre individuare condotte omissive specifiche e collegarle a un pregiudizio concreto.

Per l'amministratore significa che la diligenza si misura sulla condotta documentata. Conservare prova di solleciti, richieste di preventivo, comunicazioni all'assemblea e azioni contro i morosi non è un adempimento formale: è la dimostrazione di aver fatto la propria parte.

Il collegamento con la revoca è diretto. La giusta causa ex art. 1129 c.c. presuppone una violazione qualificata dei doveri: l'inerzia provata può integrarla, il ritardo giustificato no. Avviare un'azione di revoca su un ritardo non imputabile espone il condominio al rischio di una decisione sfavorevole.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners. Non costituisce parere legale.

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