Contrattualistica

Furto durante il trasporto: quando il vettore risponde della merce persa

Chi trasporta merce per conto altrui risponde della sua perdita, anche quando la sottrazione avviene per opera di terzi. Lo ribadisce la Corte d'Appello di Torino: la rapina non basta a liberare il vettore se le circostanze del trasporto rendevano l'evento prevedibile ed evitabile. Una pronuncia che pesa su ogni contratto di autotrasporto e sulla gestione del rischio logistico.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·13 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Un carico affidato a un vettore viene sottratto durante il trasporto. Il mittente chiede il risarcimento; il vettore si difende sostenendo di essere stato vittima di rapina, quindi di un fatto a lui non imputabile. La Corte d'Appello di Torino respinge la tesi difensiva e conferma la responsabilità del trasportatore.

La decisione non introduce principi nuovi, ma applica con rigore una regola spesso sottovalutata da chi opera nel settore logistico: il vettore parte da una posizione di responsabilità presunta, e per liberarsene deve dimostrare qualcosa di preciso.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1693 del codice civile. La norma stabilisce che il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve fino a quando le riconsegna al destinatario.

Si tratta di una presunzione di responsabilità: la legge presume che, se la merce va persa, la colpa sia del vettore. Non è il mittente a dover provare la negligenza del trasportatore; è quest'ultimo a dover dimostrare l'esimente.

L'esimente è una sola: la perdita deve derivare da caso fortuito, cioè da un evento imprevedibile e inevitabile. In materia di trasporto il caso fortuito comprende anche la forza maggiore e il fatto del terzo, ma solo se dotato di quei due caratteri: imprevedibilità e inevitabilità.

Qui sta il punto della pronuncia torinese. La rapina è un fatto del terzo, ma non ogni rapina è caso fortuito. Se il vettore ha esposto la merce a un rischio ragionevolmente prevedibile — soste in aree non custodite, percorsi noti per l'elevata incidenza di aggressioni, assenza di misure minime di sicurezza — l'evento non è imprevedibile e la responsabilità resta a suo carico.

Implicazioni pratiche

Per chi svolge attività di autotrasporto la conseguenza è concreta: non basta invocare il furto o la rapina per andare esenti da responsabilità. Occorre provare di aver adottato tutte le cautele esigibili e che, nonostante ciò, l'evento si è verificato in modo imprevedibile.

La prova grava interamente sul vettore. Un verbale di denuncia alle autorità documenta il fatto, ma non dimostra da solo l'imprevedibilità. Il giudice valuta le circostanze complessive: orario, luogo della sosta, tipologia di merce, sistemi antifurto, eventuali accorgimenti organizzativi.

La questione riguarda anche il subvettore. Quando il vettore principale affida in tutto o in parte l'esecuzione a un altro trasportatore, la catena di responsabilità si allunga, ma nei confronti del mittente il vettore originario resta obbligato. I rapporti interni tra vettore e subvettore si regolano poi in via di rivalsa.

Sul piano assicurativo, la pronuncia conferma l'importanza di distinguere tra la copertura della responsabilità civile del vettore e l'assicurazione sulle merci trasportate. Sono strumenti diversi, con presupposti e massimali diversi.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di far esaminare i contratti di trasporto e le relative coperture prima che si verifichi un sinistro: la difesa del vettore si costruisce a monte, con le cautele documentate, non a valle con la sola denuncia.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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