Responsabilità precontrattuale: quando la trattativa fa nascere l'obbligo di risarcire
La libertà di negoziare non è illimitata. Chi conduce una trattativa e poi la abbandona in modo sleale, o tace circostanze rilevanti, può essere chiamato a risarcire il danno. Una recente pronuncia del Tribunale di Salerno torna sul punto e richiama gli obblighi di buona fede sanciti dagli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Il fatto
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 24 aprile 2026, è tornato sul tema della responsabilità precontrattuale: la responsabilità che sorge non da un contratto già concluso, ma dal comportamento tenuto durante le trattative che dovrebbero portarvi.
Il principio è semplice da enunciare e difficile da applicare: chi negozia deve comportarsi secondo buona fede. Se non lo fa e causa un danno alla controparte, ne risponde. Anche quando il contratto non viene mai firmato.
Inquadramento normativo
Il perno della materia è l'art. 1337 del codice civile: "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede". La norma impone un dovere di correttezza che vale già prima della firma, quando le parti stanno solo discutendo.
Si affianca l'art. 1338 c.c., che obbliga chi conosce (o dovrebbe conoscere) una causa di invalidità del contratto a informarne l'altra parte. Chi tace risponde del danno subito da chi ha confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
La buona fede qui richiamata è quella oggettiva: non uno stato d'animo, ma un dovere di comportamento leale e trasparente. Comprende, secondo la giurisprudenza consolidata, obblighi di informazione, di chiarezza, di custodia e di non abbandonare la trattativa in modo ingiustificato dopo aver generato un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Cosa si risarcisce
La responsabilità precontrattuale non copre il vantaggio che si sarebbe ottenuto dal contratto mai concluso. Ristora il cosiddetto interesse negativo: il danno derivante dall'aver confidato inutilmente nella trattativa.
Rientrano in questa voce due componenti. Le spese sostenute per la negoziazione (consulenze, sopralluoghi, progettazioni, viaggi) e le occasioni perse: gli altri affari che la parte ha rifiutato proprio perché impegnata in una trattativa poi naufragata per condotta sleale altrui.
Restano invece esclusi i mancati guadagni che si sarebbero prodotti se il contratto fosse stato firmato ed eseguito. Non essendoci contratto, non c'è utile contrattuale da risarcire.
Implicazioni pratiche
Per imprese e professionisti che negoziano contratti di una certa complessità, il messaggio è concreto: le trattative non sono terra di nessuno. Ogni fase produce obblighi.
Rompere una negoziazione avanzata senza motivo, dopo aver lasciato intendere che la firma era imminente, espone al rischio di dover risarcire le spese e le opportunità perse dalla controparte. Lo stesso vale per chi omette informazioni decisive: un vizio del bene, un impedimento autorizzativo, una causa di nullità nota.
Il punto critico, nel contenzioso, è dimostrare tre elementi: che la trattativa era giunta a uno stadio tale da generare un affidamento ragionevole; che l'abbandono (o l'omissione) è stato ingiustificato e contrario a buona fede; che da ciò è derivato un danno quantificabile.
Proprio per questo la documentazione della trattativa diventa decisiva. Chi conserva traccia scritta degli scambi si trova in posizione più solida, sia per far valere una pretesa sia per difendersi da una accusa infondata.
Cosa fare in concreto
- Mettete per iscritto lo stato delle trattative. Verbali di riunione, scambi email e bozze datate ricostruiscono l'affidamento maturato e la sua evoluzione.
- Chiarite fin da subito la natura non vincolante dei contatti. Una lettera di intenti che precisi cosa è impegnativo e cosa no riduce il rischio di equivoci sull'affidamento.
- Dichiarate le circostanze rilevanti. Vizi, limiti autorizzativi, cause di invalidità note vanno comunicati: il silenzio, ai sensi dell'art. 1338 c.c., espone a responsabilità.
- Non interrompete la negoziazione in modo brusco. Se dovete recedere, motivate per iscritto e con congruo preavviso: la giustificazione riduce il profilo di slealtà.
- Verificate prima di firmare. Chi tratta operazioni complesse ha interesse a un controllo legale preventivo della fase precontrattuale, non solo del testo finale.
Una precisazione sui tempi
La natura di questa responsabilità (contrattuale o aquiliana) incide su termini di prescrizione e riparto dell'onere della prova. È un profilo tecnico che va valutato caso per caso, e che consigliamo di esaminare con anticipo rispetto all'insorgere del contenzioso.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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