Lavoro

Responsabilità del RSPP per l'infortunio del dipendente: i limiti fissati dalla Cassazione

La Cassazione torna sulla responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'imprudenza del lavoratore infortunato non basta a escludere la colpa del RSPP quando le misure di sicurezza aziendali erano insufficienti, come nel caso di un nastro trasportatore privo di protezioni. Una pronuncia che ridisegna i confini tra errore del dipendente e omissione di chi valuta i rischi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un lavoratore si infortuna utilizzando un nastro trasportatore privo di protezioni. La difesa punta sulla condotta imprudente del dipendente, sostenendo che il comportamento della vittima abbia interrotto ogni collegamento tra l'omissione aziendale e l'evento.

La Cassazione respinge questa impostazione. Se le misure di sicurezza predisposte erano insufficienti, l'imprudenza del lavoratore non cancella la responsabilità di chi doveva individuare e segnalare il rischio.

Inquadramento normativo

La vicenda si muove tra due norme del codice penale. L'art. 590 cod. pen. punisce le lesioni colpose, cioè quelle causate per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di norme di prevenzione. Nell'ambito lavorativo, la colpa si aggrava proprio quando deriva dalla violazione delle regole antinfortunistiche.

Il secondo pilastro è l'art. 40, comma 2, cod. pen.: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". È la cosiddetta responsabilità per omissione. Chi ricopre una posizione di garanzia — cioè ha il dovere giuridico di proteggere un determinato bene — risponde dell'evento che avrebbe potuto e dovuto evitare.

Il RSPP non ha poteri decisionali o di spesa: non può, da solo, comprare le protezioni o fermare un macchinario. Ma ha un compito preciso, previsto dal D.Lgs. 81/2008: individuare i fattori di rischio, valutarli e proporre le misure di sicurezza. Se omette questa attività, o la svolge in modo inadeguato, concorre nella catena causale che porta all'infortunio.

Il principio: quando l'imprudenza del lavoratore non salva il RSPP

Il nodo giuridico è l'interruzione del nesso causale. Secondo un orientamento consolidato, il comportamento del lavoratore esclude la responsabilità del garante solo quando è "abnorme" o "esorbitante": una condotta imprevedibile, del tutto estranea al processo lavorativo e alle mansioni assegnate.

Non è questo il caso di chi usa un macchinario nel modo — anche maldestro — in cui viene normalmente usato. L'ordinamento antinfortunistico esiste proprio per proteggere il lavoratore anche dalla sua distrazione o imperizia. Se il nastro trasportatore fosse stato dotato di protezioni, l'errore del dipendente non avrebbe prodotto lesioni.

Da qui la conclusione della Corte: l'insufficienza delle misure di sicurezza mantiene attuale la responsabilità del RSPP, perché è proprio quella lacuna ad aver reso possibile il danno.

Implicazioni pratiche

Per chi ricopre il ruolo di RSPP il messaggio è chiaro: la valutazione dei rischi non è un adempimento formale. Un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generico o silente sui pericoli concreti espone a responsabilità penale, anche in presenza di un errore del lavoratore.

Per il datore di lavoro, la pronuncia ribadisce che la designazione di un RSPP non trasferisce l'intera responsabilità. Il datore conserva il potere di spesa e decisionale: resta il primo destinatario dell'obbligo di sicurezza.

Per il lavoratore, infine, si conferma che il sistema prevenzionistico lo tutela anche quando è lui a sbagliare, purché la condotta rientri nell'ordinario svolgimento delle mansioni.

Cosa fare in concreto

La sicurezza sul lavoro si difende con la prevenzione documentata, non a posteriori. Consigliamo di rivedere periodicamente la coerenza tra rischi reali, misure adottate e tracciabilità delle segnalazioni.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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