Contrattualistica

Reti tra avvocati: le forme di collaborazione professionale in prospettiva di riforma

Si torna a discutere di reti tra avvocati come strumento per aggregare studi senza fonderli. Il tema è rilevante perché tocca organizzazione, responsabilità e conflitto di interessi. Allo stato, però, il quadro va letto sulla normativa vigente: ogni riforma va valutata solo quando entra in vigore con testi certi e decreti attuativi pubblicati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Premessa metodologica

Circolano ricostruzioni su una possibile riforma forense che introdurrebbe nuove forme di collaborazione tra avvocati, tra cui le cosiddette "reti professionali". Al momento della redazione di questo contributo non risulta verificabile un testo normativo vigente e consolidato con tali contenuti. Per correttezza, quindi, questo articolo distingue nettamente ciò che è già diritto positivo da ciò che appartiene al piano prospettico.

Un richiamo puntuale a un numero e a una data di legge, se non confermato dalla Gazzetta Ufficiale, non va utilizzato come base operativa. Chi ragiona su aggregazioni tra studi deve muoversi oggi entro la cornice esistente e monitorare l'eventuale iter di riforma senza anticiparne gli effetti.

Il quadro normativo vigente

L'ordinamento forense è regolato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le società tra avvocati (STA) trovano fondamento nell'art. 4-bis della stessa legge, disposizione inserita dall'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. legge annuale per la concorrenza). Si tratta del riferimento da tenere presente per le forme societarie di esercizio della professione.

Accanto alle STA, restano praticabili le associazioni professionali, storicamente diffuse come forma di esercizio in comune dell'attività. La distinzione è sostanziale: cambiano regime, responsabilità e rapporti interni.

Quanto alle "reti", nell'ordinamento delle imprese esiste il contratto di rete, introdotto dall'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. È una logica di collaborazione mutuata dal mondo imprenditoriale: aggregazione per obiettivi comuni senza perdita di autonomia soggettiva. Un'eventuale trasposizione al mondo forense richiederebbe però una base normativa specifica, oggi non rinvenibile in termini certi.

Rete, associazione e STA: tre cose diverse

È utile fissare le differenze, perché spesso vengono confuse.

Punto fermo, valido anche in ipotesi di riforma: una rete non elimina la responsabilità personale del singolo avvocato verso il cliente, né la sua autonomia professionale. Il rapporto fiduciario e deontologico resta individuale.

Implicazioni pratiche

Per uno studio che valuti forme di aggregazione, i profili critici sono già oggi identificabili a prescindere dalla riforma:

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la fonte normativa aggiornata in Gazzetta Ufficiale prima di assumere qualsiasi scelta organizzativa fondata su una presunta riforma.
  2. Mappare i clienti dei potenziali partner per individuare in anticipo situazioni di conflitto di interessi.
  3. Predisporre un accordo interno che regoli costi, marchio, recesso e scioglimento, evitando clausole generiche.
  4. Definire per iscritto il presidio della riservatezza e del segreto professionale nella condivisione di risorse.
  5. Distinguere sempre, verso i clienti, il soggetto titolare dell'incarico e la responsabilità individuale, che l'aggregazione non attenua.

Nota di aggiornamento

Contributo aggiornato ad agosto 2026. I riferimenti a una riforma delle forme di collaborazione tra avvocati sono trattati in chiave prospettica: l'efficacia di nuove regole e di eventuali decreti attuativi dipende dalla pubblicazione dei testi definitivi.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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