Contrattualistica

Reti tra avvocati e nuove collaborazioni: cosa presidiare nei contratti

Si torna a parlare di nuove forme di collaborazione tra avvocati: reti, associazioni e società. Prima di lasciarsi guidare dall'annuncio, conviene distinguere gli strumenti già disponibili nell'ordinamento forense e capire quali clausole contrattuali reggono davvero l'aggregazione. Perché l'errore più comune è scegliere la forma prima di aver definito l'obiettivo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Una premessa di metodo

Circolano da tempo notizie su presunte riforme che introdurrebbero "le reti tra avvocati". Invitiamo alla prudenza: prima di prendere decisioni organizzative, ogni novità normativa va verificata sulle fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale e banca dati Normattiva), controllando testo, numero di legge e vigenza. Un annuncio giornalistico non è una norma in vigore, e i decreti attuativi, quando previsti, cambiano spesso la sostanza operativa.

Ciò detto, gli strumenti per aggregarsi tra professionisti esistono già. È su questi che conviene ragionare, perché la logica corretta è sempre la stessa: prima l'obiettivo, poi lo strumento, infine il contratto.

Inquadramento: tre strumenti diversi

L'ordinamento distingue almeno tre modelli, con effetti molto diversi.

L'associazione professionale. La legge professionale forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247) disciplina all'art. 4 l'esercizio in forma associata della professione. È lo schema più diffuso: gli avvocati condividono struttura e costi mantenendo, in linea di principio, l'autonomia professionale. Il riferimento normativo va comunque confermato sul testo aggiornato della legge, perché l'articolo ha subito interventi nel tempo.

La società tra avvocati (STA). La disciplina è contenuta nell'art. 4-bis della L. 247/2012, inserito da un intervento successivo (la legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. 4 agosto 2017, n. 124). Anche qui vale la raccomandazione di verificare la formulazione vigente su Normattiva prima di redigere lo statuto, dato che la materia societaria è soggetta a modifiche.

Il contratto di rete. Nato in ambito d'impresa con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (art. 3, commi 4-ter e seguenti), consente a più soggetti di collaborare su obiettivi comuni senza necessariamente creare un nuovo soggetto giuridico. La sua applicabilità tra professionisti va valutata caso per caso e alla luce delle regole deontologiche forensi.

Cosa cambia in concreto: tre dimensioni da valutare

La scelta tra rete, associazione e società non è di stile. Si gioca su tre piani.

Responsabilità. Chi risponde verso il cliente e con quale patrimonio? Nell'associazione la responsabilità professionale resta in capo al singolo; nella società entrano in gioco le regole societarie; nella rete dipende da come è costruito il contratto e da chi assume l'incarico.

Clientela. A chi "appartiene" il cliente? È il nodo più delicato. Va definito fin dall'inicio chi è titolare del mandato, come si gestiscono i clienti apportati e cosa accade in caso di uscita di un professionista.

Fisco. Reddito professionale, regime IVA, fatturazione e ripartizione degli utili seguono regole diverse a seconda della forma. Una scelta fatta senza il consulente fiscale rischia di produrre effetti indesiderati.

Le clausole contrattuali da presidiare

Qualunque sia la forma prescelta, l'accordo scritto deve regolare in modo espresso:

Sono clausole che sembrano tecniche ma decidono la tenuta del rapporto quando qualcosa va storto. La maggior parte dei contenziosi tra soci nasce proprio dalla loro assenza o ambiguità.

Cosa fare in concreto

  1. Definisci l'obiettivo prima dello strumento: crescita, condivisione dei costi, integrazione di competenze o accesso a nuovi mercati richiedono soluzioni diverse.
  2. Verifica ogni riferimento normativo sulla fonte ufficiale (Normattiva), diffidando di annunci non ancora tradotti in legge in vigore.
  3. Coinvolgi da subito il consulente fiscale, perché la forma giuridica ha effetti tributari immediati.
  4. Metti per iscritto le clausole critiche: clientela, responsabilità, uscita. Non rinviare a un "vedremo".
  5. Rivedi periodicamente l'accordo, adeguandolo alle modifiche normative e all'evoluzione dello studio.

Conclusione

L'aggregazione tra avvocati può essere un'opportunità organizzativa, ma non è una scelta di forma: è un progetto contrattuale. Consigliamo di affrontarla partendo dagli obiettivi e verificando lo stato effettivo delle norme, senza rincorrere annunci non ancora consolidati.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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