Retribuzione durante le ferie: deve corrispondere allo stipendio ordinario
La retribuzione spettante durante le ferie deve corrispondere a quella percepita nei periodi di lavoro effettivo. Lo ribadisce il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 2142 del 26 novembre 2025, allineandosi al diritto europeo. La questione tocca direttamente le buste paga di milioni di lavoratori e gli obblighi di calcolo dei datori. Vediamo cosa cambia in concreto.
Il principio affermato
Le ferie non sono solo un diritto al riposo: sono un diritto al riposo *retribuito*. La distinzione non è formale. Se durante le ferie il lavoratore percepisse meno di quanto guadagna lavorando, sarebbe economicamente disincentivato a usufruirne. Proprio questo effetto la normativa intende evitare.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2142 del 26 novembre 2025, ha ribadito che la retribuzione feriale deve essere equivalente a quella ordinaria. Non basta corrispondere la sola paga base: occorre considerare le componenti retributive collegate stabilmente alla prestazione lavorativa.
Inquadramento normativo
Il fondamento è anzitutto costituzionale. L'art. 36, comma III, Cost. garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, definendolo irrinunciabile. L'art. 2109 c.c. precisa il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito.
A livello legislativo, l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 fissa il diritto a un periodo minimo di quattro settimane.
Il quadro europeo è altrettanto rilevante. Gli artt. 1 e 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE riconoscono il diritto alle ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che la "retribuzione ordinaria" è il parametro: il lavoratore in ferie deve trovarsi in una situazione economica paragonabile a quella dei periodi di lavoro.
Cosa entra nel calcolo (e cosa no)
Il criterio guida è la stabilità del collegamento tra una voce retributiva e la prestazione lavorativa.
Vanno di regola incluse le componenti che il lavoratore percepisce in modo continuativo e prevedibile in connessione con le proprie mansioni. Si pensi a indennità di funzione, premi di natura ricorrente, voci legate intrinsecamente all'esecuzione del lavoro.
Restano invece escluse le componenti che coprono costi occasionali o spese sostenute solo durante l'attività: rimborsi spese, indennità destinate a coprire oneri che in ferie non maturano. Anche le voci del tutto sporadiche o eccezionali tendono a non rientrare nel computo.
La valutazione è quindi sostanziale, non nominalistica. Conta la funzione effettiva della voce, non l'etichetta usata in busta paga o nel contratto collettivo.
Implicazioni pratiche
Per i lavoratori, la pronuncia conferma che una retribuzione feriale ridotta rispetto a quella ordinaria può essere contestata. Chi percepisce abitualmente indennità o premi collegati alla mansione ha titolo a vederli riflessi anche nel periodo di ferie.
Per i datori di lavoro, il rischio è duplice. Da un lato, il contenzioso per differenze retributive, con possibili condanne al pagamento degli arretrati. Dall'altro, l'esposizione a richieste collettive, soprattutto laddove la prassi aziendale calcoli le ferie sulla sola paga base ignorando voci stabili.
La contrattazione collettiva può disciplinare le modalità di calcolo, ma non può comprimere il diritto al di sotto degli standard fissati dalla normativa europea, che opera come soglia minima inderogabile.
Cosa fare in concreto
- Verifica la composizione della busta paga feriale: confronta gli importi percepiti durante le ferie con quelli dei periodi lavorati, voce per voce.
- Mappa le componenti retributive ricorrenti: individua premi e indennità erogati con regolarità e collegati alle mansioni, distinguendoli dai rimborsi spese.
- Datori di lavoro: rivedete i criteri di calcolo delle ferie alla luce del principio di equivalenza, valutando l'allineamento con la giurisprudenza UE.
- Conserva la documentazione retributiva degli ultimi anni: serve a ricostruire la retribuzione ordinaria di riferimento in caso di contestazione.
- Valuta tempestivamente eventuali differenze: i crediti retributivi sono soggetti a termini di prescrizione che è opportuno verificare nel caso concreto.
Una valutazione caso per caso
La qualificazione delle singole voci richiede un esame puntuale del contratto individuale, del CCNL applicato e della prassi aziendale. Non esistono automatismi: una stessa indennità può rilevare diversamente a seconda della sua funzione effettiva. Consigliamo di approfondire la posizione specifica prima di assumere iniziative, sia in sede di rivendicazione sia in sede di revisione delle prassi retributive.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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