Retribuzione durante le ferie: deve essere pari allo stipendio ordinario
Durante le ferie il lavoratore ha diritto a una retribuzione equivalente a quella percepita nei periodi di attività. Lo confermano norme italiane ed europee e, da ultimo, il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 2142 del 2025. Vediamo quali componenti rientrano nel calcolo e quali no, e cosa cambia per chi gestisce buste paga e contenzioso.
Il principio: ferie retribuite come fossero lavoro
Le ferie non sono una pausa a costo zero per il lavoratore. La regola è semplice: il periodo di riposo deve essere retribuito come se l'attività fosse proseguita normalmente. Ridurre la busta paga durante le ferie significherebbe scoraggiare il dipendente dal fruirne, vanificando la funzione stessa dell'istituto.
Questo orientamento, ormai consolidato, è stato ribadito dal Tribunale di Salerno con la sentenza 26 novembre 2025 n. 2142, che ha riaffermato l'equivalenza tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria.
Inquadramento normativo
Il diritto alle ferie ha rango costituzionale. L'articolo 36, comma III, della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. L'articolo 2109 del Codice civile disciplina la durata e la collocazione del periodo, mentre il Dlgs n. 66/2003, all'articolo 10, fissa il limite minimo di quattro settimane annue.
A livello europeo, gli articoli 1 e 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a ferie retribuite. La Corte di giustizia UE ha più volte chiarito che la retribuzione feriale deve corrispondere alla *normale retribuzione*: il lavoratore non deve subire alcuno svantaggio economico per il fatto di assentarsi.
Quali componenti entrano nel calcolo
Il punto pratico è capire *cosa* compone la retribuzione feriale. La regola guida è la continuità: vanno incluse le voci che il dipendente percepisce in modo stabile e ricorrente quando lavora.
Rientrano dunque nel calcolo:
- la retribuzione base e gli scatti di anzianità;
- le indennità collegate intrinsecamente alle mansioni svolte (ad esempio indennità di funzione o di turno, se abituali);
- le componenti variabili che presentano carattere di regolarità e prevedibilità.
Restano invece escluse le voci che hanno natura occasionale o servono a coprire spese effettivamente sostenute durante il lavoro: rimborsi spese puri, indennità destinate a compensare costi che durante le ferie non si verificano, erogazioni una tantum.
La linea di confine, in concreto, dipende dalla natura della voce: occorre verificare se quel compenso è una componente ordinaria della retribuzione o se è legato a un costo o a un evento che con le ferie viene meno.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore, ciò significa che una busta paga feriale sensibilmente più bassa di quella ordinaria può segnalare un calcolo non corretto, in particolare quando esistono componenti variabili stabili (turni, reperibilità ricorrente, premi continuativi) sistematicamente esclusi.
Per il datore di lavoro, la questione è di gestione del rischio: un metodo di calcolo che escluda voci ricorrenti espone a richieste di differenze retributive, con possibili effetti su più annualità. La correttezza del calcolo va impostata a monte, nelle policy retributive e nel software paghe, non gestita caso per caso.
Il contenzioso in materia tende a riguardare proprio le componenti variabili: per questo la documentazione delle voci erogate e della loro natura diventa decisiva.
Cosa fare in concreto
- Verifica la composizione della busta paga feriale: confronta le voci percepite durante le ferie con quelle delle mensilità ordinarie e individua eventuali esclusioni.
- Classifica ogni componente variabile in base a regolarità e funzione: distingui ciò che è stabile e ricorrente da ciò che è occasionale o legato a costi specifici.
- Riesamina il CCNL applicato e gli accordi aziendali, che possono prevedere criteri di calcolo più favorevoli o specifici.
- Conserva la documentazione retributiva degli ultimi anni: è la base di qualsiasi verifica o richiesta di differenze.
- Richiedi una valutazione professionale prima di avviare contestazioni o di consolidare prassi di calcolo: la qualificazione delle singole voci richiede analisi del caso concreto.
Consigliamo, sia ai lavoratori sia alle imprese, di affrontare la questione in via preventiva: intervenire sul metodo di calcolo è più efficiente che gestire il contenzioso a posteriori.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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