Condominio

Amministratore di condominio: la revoca dopo la scadenza del biennio

L'amministratore che resta in carica oltre la scadenza del mandato pone un problema pratico ricorrente: si può ancora chiederne la revoca giudiziale per gravi irregolarità? La questione tocca la durata dell'incarico, il meccanismo del rinnovo tacito e l'istituto della prorogatio. Chiarire i confini serve ai condòmini per scegliere lo strumento corretto ed evitare azioni inammissibili.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 luglio 2026 ·4 min

Il quadro del problema

Capita spesso che un amministratore rimanga operativo anche dopo la scadenza formale del mandato, in attesa di una nuova nomina assembleare. In questa fase i condòmini si chiedono se sia praticabile la revoca giudiziale prevista per le gravi irregolarità. La risposta dipende dalla distinzione tra il piano della permanenza nella carica e quello della responsabilità gestoria.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 1129 del Codice civile. Il comma 10 fissa la durata dell'incarico in un anno, con rinnovo tacito per un altro anno salvo diversa determinazione. Di qui il riferimento comune al "biennio": un primo anno di nomina e un secondo anno di rinnovo automatico. Alla scadenza di tale periodo, in assenza di una nuova delibera, il rapporto non prosegue a tempo indeterminato.

La revoca è regolata dagli ultimi commi dello stesso articolo. Il comma 11 disciplina la revoca da parte dell'assemblea; il comma 12 individua le ipotesi di grave irregolarità che legittimano la revoca giudiziale su ricorso anche di un solo condòmino. Presupposto comune, però, è che esista un mandato in corso: la revoca è lo strumento con cui si rimuove chi è ancora titolare della carica.

Prorogatio e limiti dei poteri

Scaduto il termine senza rinnovo, l'amministratore non cessa di colpo ogni funzione. La giurisprudenza, elaborando l'istituto della prorogatio sulla base dei principi generali del mandato, riconosce che egli resta legittimato a compiere gli atti necessari a evitare pregiudizi al condominio, in particolare quelli urgenti e conservativi. Non gli è invece consentito assumere iniziative di ordinaria amministrazione discrezionale come se il mandato fosse ancora pieno.

Restano fermi, per il periodo di prorogatio, gli obblighi gestori essenziali indicati dall'art. 1130 c.c.: riscossione dei contributi, esecuzione delle deliberazioni, tenuta dei registri e conservazione della documentazione. Si tratta di attività funzionali alla continuità della gestione, non di un rinnovo implicito dei poteri.

Su questo sfondo si colloca l'orientamento secondo cui, cessato il mandato per scadenza del termine, viene meno l'interesse alla revoca giudiziale: non si revoca chi non è più titolare stabile della carica ma la conserva solo per gli atti indifferibili. Lo strumento corretto diventa allora la nuova nomina in assemblea.

Implicazioni pratiche

Per i condòmini il punto è concreto. Se il mandato è scaduto, presentare ricorso per la revoca giudiziale rischia l'inammissibilità o la cessazione della materia del contendere, con aggravio di tempi e spese. Il risultato pratico — rimuovere l'amministratore — si ottiene più efficacemente convocando l'assemblea e deliberando una nuova nomina.

Attenzione a non confondere due piani. Un conto è la rimozione dalla carica; altro conto è la responsabilità dell'amministratore per gli atti compiuti durante e dopo il mandato. Le eventuali gravi irregolarità restano rilevanti sul piano risarcitorio e possono fondare azioni autonome, a prescindere dal fatto che l'incarico sia ormai scaduto.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la data di nomina e l'eventuale rinnovo tacito: calcolate con precisione la scadenza del periodo (anno più rinnovo) per capire se il mandato è ancora in corso.
  2. Se il mandato è in corso, valutate la revoca: assembleare ai sensi del comma 11 dell'art. 1129 c.c., oppure giudiziale per le gravi irregolarità del comma 12.
  3. Se il mandato è scaduto, convocate l'assemblea: la nuova nomina è la via ordinaria per sostituire l'amministratore in prorogatio.
  4. Documentate le irregolarità: conservate rendiconti, comunicazioni e atti di gestione, utili per un'eventuale azione di responsabilità.
  5. Distinguete rimozione e risarcimento: la cessazione della carica non estingue le pretese per i danni derivanti da una cattiva gestione.

La scelta dello strumento va calibrata sul caso concreto e sulla documentazione disponibile. Prima di procedere consigliamo di ricostruire con esattezza le tappe del mandato e la natura delle contestazioni.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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