Condominio

Revoca dell'amministratore di condominio: cause e procedure

La revoca dell'amministratore di condominio non è mai libera: richiede una causa giustificata o una delibera assembleare adottata con le maggioranze di legge. Quando emergono gravi irregolarità nella gestione, i condomini dispongono di due strade parallele, quella assembleare e quella giudiziaria. Capire presupposti e tempi è decisivo per evitare azioni inefficaci o esposizioni al risarcimento.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·16 luglio 2026 ·4 min

Il quadro di partenza

L'amministratore di condominio è un mandatario dei condomini. La sua posizione si regge sul rapporto di mandato disciplinato dall'art. 1703 cod. civ., integrato dalle norme speciali in materia condominiale.

Questa natura spiega perché il rapporto sia, in linea di principio, revocabile. Ma spiega anche perché la revoca non possa avvenire in modo arbitrario o senza rispettare le forme previste. Esistono presupposti precisi e due canali distinti per farla valere.

Inquadramento normativo

La disciplina cardine è l'art. 1129 cod. civ. Il comma 11 stabilisce che l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea, oppure dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino nei casi indicati dalla stessa norma.

Il legislatore individua alcune ipotesi tipiche di grave irregolarità. Tra le principali: la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto entro i termini, la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi, la mancata apertura o utilizzazione del conto corrente condominiale, la gestione che possa generare confusione tra patrimonio del condominio e patrimonio personale, e le omissioni sulle azioni di recupero crediti.

Rilevano poi la mancata comunicazione dei dati fiscali e delle utenze, e la mancata tenuta del registro di anagrafe condominiale, dei verbali e della contabilità. L'elenco dell'art. 1129 non è tassativo: la giurisprudenza ammette la revoca giudiziale anche per altre condotte di analoga gravità.

Va distinta la posizione dell'amministratore nei rapporti con i terzi, regolata dall'art. 1131 cod. civ., che gli attribuisce la rappresentanza del condominio entro i limiti delle attribuzioni e delle deliberazioni assembleari.

Le due strade: assemblea e giudice

Revoca assembleare. L'assemblea può deliberare la revoca in qualsiasi momento, senza dover indicare una giusta causa. Serve la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ. per la nomina, cioè il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La revoca senza giusta causa, però, può esporre il condominio all'obbligo di risarcire l'amministratore per il compenso residuo, secondo i principi del mandato.

Revoca giudiziale. Quando l'assemblea non provvede, o non raggiunge la maggioranza, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale con ricorso, invocando le gravi irregolarità di legge. Il giudice decide in camera di consiglio, sentito l'amministratore. È la via da percorrere quando la maggioranza è bloccata o quando l'amministratore stesso ostacola la convocazione dell'assemblea.

Implicazioni pratiche

Per il singolo condomino la distinzione è tutt'altro che teorica. La strada assembleare è più rapida ma richiede di costruire una maggioranza; quella giudiziale è percorribile anche dal singolo, ma impone di documentare irregolarità gravi e concrete.

Un punto spesso trascurato: un amministratore revocato giudizialmente per gravi irregolarità non può essere nuovamente nominato dall'assemblea. È una preclusione che rende la via giudiziaria più incisiva, ma anche più impegnativa sul piano probatorio.

Conta poi la tempestività. Ritardare la reazione di fronte a omissioni contabili o a un conto corrente non intestato al condominio significa esporre l'edificio a rischi economici crescenti.

Cosa fare in concreto

  1. Raccogliete la documentazione prima di agire: verbali, rendiconti, estratti del conto condominiale, comunicazioni ignorate. La prova scritta è la base di ogni azione efficace.
  2. Verificate i presupposti distinguendo tra malcontento generico e gravi irregolarità tipizzate dall'art. 1129 cod. civ. Solo le seconde fondano la revoca giudiziale.
  3. Tentate prima la via assembleare chiedendo la convocazione dell'assemblea, anche tramite richiesta scritta di un numero adeguato di condomini quando l'amministratore resta inerte.
  4. Formalizzate ogni richiesta con raccomandata o PEC, così da fissare date certe e dimostrare l'eventuale inerzia dell'organo di gestione.
  5. Valutate con un legale i profili di responsabilità e il rischio di risarcimento in caso di revoca senza giusta causa, prima di portare la questione in votazione.

In sintesi

La revoca dell'amministratore è uno strumento previsto dalla legge, non un atto discrezionale. Scegliere la strada corretta, assembleare o giudiziaria, dipende dalla gravità delle condotte e dagli equilibri all'interno del condominio.

Consigliamo di analizzare la posizione con attenzione prima di ogni passo formale, per evitare azioni inefficaci o controproducenti.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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