Condominio

Revoca dell'amministratore per conti misti: la riconferma non salva

Un recente provvedimento del Tribunale di Roma ha revocato un amministratore di condominio per aver mescolato i fondi condominiali con i propri e per non aver recuperato i crediti verso i morosi, nonostante la riconferma dell'assemblea. La decisione ricorda che il voto della maggioranza non sana le irregolarità già maturate e non comprime la tutela del singolo condomino.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il caso

Un condomino ha chiesto al Tribunale la revoca dell'amministratore lamentando due condotte precise: l'uso di un conto corrente che confondeva le somme del condominio con quelle personali dell'amministratore, e la mancata attivazione per il recupero forzoso delle quote non versate dai morosi.

Nel frattempo, l'assemblea aveva riconfermato l'amministratore nell'incarico. Il Tribunale ha comunque disposto la revoca, ritenendo integrate le gravi irregolarità previste dalla legge.

Inquadramento normativo

La revoca giudiziale dell'amministratore è disciplinata dall'art. 1129 del Codice civile. Il comma 11 riconosce a ciascun condomino il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria quando ricorrono gravi irregolarità nella gestione. Si tratta di una tutela individuale: basta un solo condomino per attivare il procedimento, che segue le forme del rito camerale (art. 737 e seguenti del Codice di procedura civile).

L'elenco delle gravi irregolarità è contenuto, in forma tassativa, nel comma 12. Rilevano qui due ipotesi.

La prima è la mescolanza dei fondi: il comma 12, n. 3, qualifica come grave irregolarità la mancata apertura o l'uso improprio del conto corrente intestato al condominio. La norma impone infatti all'amministratore di far transitare le somme condominiali su un conto dedicato e separato dal proprio patrimonio. La confusione dei fondi viola questo obbligo di separazione.

La seconda è l'inerzia sui morosi. Il comma 9 impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa delle quote non pagate entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salvo diversa e motivata deliberazione dell'assemblea. Il comma 12, n. 6, collega direttamente a questo obbligo la sanzione: l'inottemperanza a quanto previsto dal comma 9 costituisce grave irregolarità e legittima la revoca. I due commi vanno quindi letti insieme.

Perché la riconferma non basta

Il punto centrale della decisione è il rapporto tra volontà assembleare e tutela del singolo condomino.

La riconferma dell'amministratore da parte della maggioranza esprime una scelta gestionale, ma non ha effetto sanante sulle irregolarità già commesse. In altri termini, l'assemblea può decidere di rinnovare la fiducia, ma non può disporre dei diritti che la legge attribuisce a ciascun condomino.

La revoca giudiziale del comma 11 è concepita proprio come rimedio individuale contro condotte gravi. Se così non fosse, la maggioranza potrebbe neutralizzare la tutela della minoranza semplicemente rivotando l'incarico. Il principio è netto: la riconferma guarda al futuro, la revoca sanziona il passato. Le due cose non si elidono.

Questo non significa che ogni contestazione porti alla revoca. Il giudice valuta la gravità e la concretezza delle irregolarità dedotte. Ma quando la condotta rientra nelle ipotesi tipizzate dal comma 12, come la confusione dei fondi o l'inerzia sui crediti, il margine di apprezzamento si riduce.

Implicazioni pratiche

Per il condomino, la decisione conferma che dispone di uno strumento autonomo, non condizionato dagli equilibri assembleari. Per l'amministratore, il messaggio è che la fiducia della maggioranza non copre le violazioni degli obblighi di trasparenza contabile e di diligenza nella gestione dei crediti.

È opportuno considerare anche il profilo dei costi. Il procedimento comporta spese legali e, in caso di soccombenza, il rischio di condanna al pagamento delle spese di lite. Va quindi valutato con attenzione se le irregolarità lamentate abbiano effettiva consistenza.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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