Famiglia

Revoca della donazione per sopravvenienza di figli: come funziona

Chi dona un bene può trovarsi, anni dopo, con un figlio che prima non c'era. Il Codice civile prevede in questi casi la possibilità di revocare la donazione, ma entro termini stretti e con eccezioni rilevanti. Comprendere quando la revoca è ammessa evita errori costosi, sia per il donante sia per chi ha ricevuto il bene o lo ha acquistato in seguito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso: figli sopravvenuti alla donazione

Una donazione fatta quando non si avevano figli può assumere un significato diverso se, in seguito, un figlio nasce o viene riconosciuto. Il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela questo cambiamento della situazione familiare, prevedendo un rimedio specifico: la revoca della donazione per sopravvenienza di figli.

Si tratta di una facoltà del donante, non di un automatismo. La donazione resta valida ed efficace finché non venga esercitata l'azione di revoca nei termini di legge.

Inquadramento normativo

La materia è regolata dagli articoli 803 e seguenti del Codice civile. L'art. 803 stabilisce che le donazioni possono essere revocate per sopravvenienza di figli quando, dopo la donazione, al donante nasca o si scopra un figlio, oppure quando riconosca un figlio nato prima dell'atto.

Il termine per agire è perentorio: l'art. 804 fissa in cinque anni il limite entro cui esercitare l'azione, decorrenti dal giorno della nascita del figlio, oppure dalla notizia dell'esistenza del figlio o della sua sopravvivenza. Superato tale termine, il diritto si estingue.

Non tutte le donazioni sono revocabili. L'art. 805 esclude espressamente le donazioni obnuziali (fatte in vista di un futuro matrimonio) e le donazioni rimuneratorie (compiute per riconoscenza o per particolari meriti del donatario). In questi casi la revoca per sopravvenienza di figli non è ammessa.

Gli effetti della revoca sono disciplinati dagli artt. 807 e 808: il donatario deve restituire il bene, e se lo ha alienato è tenuto a restituirne il valore. La revoca, però, non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti sul bene prima della trascrizione della domanda di revoca. È un punto centrale: la posizione di chi ha comprato in buona fede resta protetta.

Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2000, che ha contribuito a definire i confini di applicazione della disciplina, estendendone la portata in coerenza con il principio di tutela della prole.

Implicazioni pratiche

Per il donante la revoca è uno strumento che permette di recuperare un patrimonio destinato ai figli sopravvenuti. Ma va esercitato con tempestività: i cinque anni passano in fretta, e la decorrenza va individuata con precisione, soprattutto nei casi di scoperta o riconoscimento di un figlio.

Per il donatario la conseguenza è la potenziale restituzione del bene o del suo valore. Chi ha ricevuto una donazione dovrebbe essere consapevole che, in presenza dei presupposti, quella liberalità non è definitiva.

Per i terzi acquirenti il tema è la trascrizione. Chi compra un immobile ricevuto in donazione deve verificare l'assenza di domande di revoca trascritte: l'anteriorità della propria trascrizione è ciò che protegge l'acquisto.

Occorre inoltre distinguere questa ipotesi dalla revoca per ingratitudine (art. 801), che ha presupposti e finalità del tutto diversi.

Cosa fare in concreto

La disciplina bilancia interessi contrapposti: la tutela dei figli sopravvenuti, la posizione del donatario e la sicurezza della circolazione dei beni. Ogni situazione va valutata sui fatti concreti, in particolare per la corretta individuazione dei termini e per la protezione dei terzi.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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