Lavoro

Stipendi pagati e fallimento: revocatoria o inefficacia?

I pagamenti effettuati a titolo di retribuzione godono di una tutela particolare nelle procedure concorsuali. La normativa esenta le erogazioni per lavoro subordinato dall'azione revocatoria, in coerenza con il rango costituzionale del diritto alla retribuzione. Ma occorre distinguere tra pagamenti anteriori al fallimento e atti successivi alla sentenza, regolati da istituti diversi. La qualificazione delle somme è dirimente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 giugno 2026 ·5 min

Il fatto e i due piani da non confondere

Il tema ricorre nelle crisi d'impresa: il curatore può chiedere ai dipendenti la restituzione degli stipendi percepiti? La risposta dipende da una distinzione tecnica che spesso viene appiattita, generando confusione.

Esistono due piani giuridici diversi, da tenere rigorosamente separati:

Sovrapporre i due istituti porta a conclusioni errate. Vediamoli partendo dal primo.

Cos'è l'azione revocatoria fallimentare

L'azione revocatoria è lo strumento con cui il curatore può rendere inefficaci, nei confronti della massa dei creditori, alcuni pagamenti e atti compiuti dal debitore in un periodo che precede il fallimento. La finalità è ricostituire il patrimonio dell'impresa fallita, riportando nella disponibilità della procedura somme uscite quando lo stato di crisi era già in atto.

La logica è la par condicio creditorum: evitare che un creditore venga soddisfatto a scapito degli altri proprio mentre l'azienda scivolava verso l'insolvenza.

L'esenzione per i pagamenti retributivi

La legge prevede però delle esenzioni. L'art. 67, comma 3, lett. f) del R.D. n. 267/1942 stabilisce che non sono soggetti a revocatoria "i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito". La previsione è oggi confermata in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 166, comma 3, del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019).

La ratio di questa esenzione è chiara: la retribuzione ha natura alimentare. Trova fondamento nell'art. 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Per questo il legislatore ha sottratto i pagamenti retributivi anteriori al fallimento al meccanismo recuperatorio, valorizzando la funzione del versamento.

Il limite: cosa è davvero "retribuzione"

Qui si colloca il vero discrimine pratico. L'esenzione copre i compensi che remunerano effettivamente la prestazione di lavoro. Non si estende, invece, a voci anomale o a erogazioni che, sotto la veste di emolumenti, mascherano operazioni di altra natura.

La qualificazione delle somme è quindi decisiva. Rientrano nell'esenzione le retribuzioni ordinarie, gli straordinari, le indennità connesse alla prestazione. Restano potenzialmente esposti, secondo l'analisi del caso concreto, importi sproporzionati rispetto alle mansioni, premi privi di causale, erogazioni straordinarie a ridosso del dissesto in favore di soggetti vicini all'imprenditore. In questi casi la "forma busta paga" non basta a invocare l'esenzione.

Il regime degli atti successivi al fallimento

Diverso è il piano dei pagamenti effettuati dopo la sentenza dichiarativa. Qui non opera la revocatoria: l'art. 44 L.F. (art. 145 CCII) prevede che gli atti del fallito successivi alla dichiarazione di fallimento siano inefficaci rispetto ai creditori. Il debitore, infatti, perde l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni a partire da quel momento.

È un istituto strutturalmente distinto dalla revocatoria: non occorre dimostrare alcun presupposto soggettivo né collocare l'atto in un periodo sospetto. Confondere i due regimi conduce a errori di impostazione difensiva.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore. Le retribuzioni ordinarie percepite per l'attività effettivamente svolta beneficiano dell'esenzione e, di regola, non sono recuperabili dal curatore. Maggiore attenzione richiedono le voci straordinarie o anomale.

Per il curatore. L'azione di recupero va calibrata sulla natura delle somme: la sola apparenza retributiva non sottrae automaticamente l'erogazione al vaglio, così come va verificato il diverso regime degli atti post-fallimento.

Per l'impresa in crisi. La gestione documentale del periodo che precede l'insolvenza incide sulla qualificazione successiva dei pagamenti. La tracciabilità delle causali è un elemento rilevante.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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