Revocatoria fallimentare e stipendi: il curatore non può recuperare le retribuzioni
La Cassazione ha ribadito che gli stipendi versati ai dipendenti restano fuori dalla revocatoria fallimentare, in virtù del fondamento costituzionale del diritto alla retribuzione. Una conferma rilevante per i lavoratori di imprese in crisi e per i curatori chiamati a ricostruire l'attivo. Il principio non è però assoluto: conosce limiti precisi in caso di erogazioni simulate o sproporzionate.
Il caso
Un ente di formazione professionale dichiarato fallito aveva versato retribuzioni ai propri dipendenti nel periodo precedente l'apertura della procedura. Il curatore fallimentare aveva ipotizzato di recuperare quelle somme tramite l'azione revocatoria, lo strumento che consente di rendere inefficaci alcuni pagamenti compiuti dall'imprenditore prima del dissesto, per riportarli nella massa attiva a beneficio di tutti i creditori.
La Cassazione ha escluso questa possibilità. Il diritto alla retribuzione ha natura alimentare e copertura costituzionale: il salario serve a vivere, non è un pagamento qualunque che possa essere rimesso in discussione per riequilibrare i conti del fallimento.
Inquadramento normativo
Occorre distinguere due piani che spesso vengono confusi.
Il primo riguarda i pagamenti compiuti prima della dichiarazione di fallimento. Qui opera l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 67 del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), oggi trasfuso nell'art. 166 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il terzo comma, lett. a) dell'art. 67 esenta dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa "nei termini d'uso".
Un orientamento qualifica la retribuzione come corrispettivo di un servizio reso "nei termini d'uso", facendola rientrare in questa esenzione. La giurisprudenza di legittimità, però, fonda la protezione su una base più solida e diretta: la funzione alimentare del salario e l'art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Questo fondamento prevale sulla regola della *par condicio creditorum*, cioè sul principio di parità di trattamento tra i creditori che governa il concorso fallimentare.
Il secondo piano riguarda i pagamenti compiuti dopo l'apertura della procedura. Qui non si applica la revocatoria, ma l'inefficacia automatica prevista dall'art. 44 della legge fallimentare, oggi art. 144 del Codice della crisi: gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza sono inefficaci verso i creditori. Anche in questo caso, tuttavia, le retribuzioni conservano la loro tutela rafforzata per la natura del credito sottostante.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore la conferma è importante. Chi ha prestato attività per un'impresa poi fallita non deve temere di vedersi richiedere indietro lo stipendio già percepito, purché si tratti di una retribuzione effettiva e congrua rispetto alle mansioni svolte. La somma corrisposta resta acquisita.
Per il curatore fallimentare il perimetro dell'azione recuperatoria è più stretto di quanto possa apparire. Le retribuzioni non sono un bersaglio aggredibile in via ordinaria: il tentativo di revocarle è destinato a fallire quando il pagamento corrisponde a un rapporto di lavoro genuino.
Il limite scatta sulle erogazioni anomale. La tutela non copre i pagamenti simulati, fittizi o palesemente sproporzionati rispetto al lavoro effettivamente prestato. Compensi gonfiati, rapporti di lavoro inesistenti o liquidazioni di favore a soggetti vicini all'imprenditore restano esposti all'azione del curatore, perché in questi casi manca proprio la funzione alimentare che giustifica la protezione.
Cosa fare in concreto
- Conservare la documentazione del rapporto: contratto, buste paga, prospetti delle ore lavorate. La prova della genuinità del rapporto è ciò che mette al riparo dalla richiesta restitutoria.
- Verificare la congruità delle somme percepite rispetto al ruolo e alle mansioni, soprattutto per posizioni apicali o per chi ha legami con la proprietà dell'impresa.
- Distinguere lo stipendio da altre erogazioni: bonus, rimborsi non documentati o anticipi straordinari non godono della stessa protezione e vanno valutati separatamente.
- Per il curatore, concentrare l'analisi sulle anomalie: importi fuori scala, assunzioni recenti e prive di reale apporto, pagamenti concentrati nell'imminenza del dissesto.
- Una verifica tecnica preventiva è opportuna quando l'importo o la posizione lavorativa presentano profili dubbi, prima di agire in giudizio o di subire una richiesta restitutoria.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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