Contrattualistica

Pagamenti in ritardo e revocatoria: quando il curatore può colpire

Un fornitore incassa con ritardo rispetto al contratto, l'impresa cliente fallisce e il curatore chiede la restituzione delle somme. È un rischio concreto. La giurisprudenza di legittimità distingue tra termine modificato per accordo esplicito ed esposizione semplicemente tollerata: solo il primo mette al riparo dalla revocatoria. Chi opera nei rapporti continuativi deve sapere dove passa questa linea.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·4 min

Il problema

Nei rapporti commerciali continuativi è frequente che i pagamenti arrivino dopo la scadenza pattuita. Finché tutto procede, la dilazione non crea attriti. Il quadro cambia quando il cliente entra in procedura concorsuale: il curatore può tentare di recuperare i pagamenti ricevuti dal fornitore nel periodo precedente l'apertura della procedura.

La domanda è semplice: un pagamento arrivato in ritardo è automaticamente al riparo da questa azione? La risposta è no. E la differenza dipende da come quel ritardo è stato gestito.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è duplice, a seconda del momento in cui la procedura si è aperta.

Per i fallimenti dichiarati sotto la legge fallimentare (R.D. 267/1942), l'art. 67, comma 3, lettera a) esenta dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Per le procedure aperte dal 15 luglio 2022 si applica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019), il cui art. 166, comma 3, lettera a) riproduce la stessa esenzione. Le due norme vanno coordinate *ratione temporis*: identico contenuto, fonte diversa a seconda della data di apertura della procedura.

Il punto critico è l'espressione "termini d'uso". L'orientamento di legittimità ha chiarito che il termine rilevante è quello effettivamente pattuito tra le parti, anche se modificato nel corso del rapporto, purché la modifica sia frutto di un accordo condiviso. La mera tolleranza di pagamenti tardivi non sposta il termine contrattuale: la prassi deve essere concordata, non solo subìta.

Termine modificato o ritardo tollerato

La distinzione è netta e ha conseguenze pratiche pesanti.

Se il contratto prevede il pagamento a 30 giorni e le parti, di comune accordo, lo portano a 90 giorni, i pagamenti a 90 giorni rientrano nei termini d'uso e godono dell'esenzione. Il termine è quello nuovo, perché esiste un'intesa.

Se invece il contratto resta a 30 giorni e il fornitore si limita ad accettare di fatto pagamenti a 90 giorni senza alcun accordo formale, quei pagamenti restano "in ritardo" rispetto al termine pattuito. Non sono coperti dall'esenzione e possono essere revocati.

In altre parole: non conta quanto spesso si è pagato tardi, ma se quel ritardo è diventato la regola condivisa del rapporto.

Implicazioni pratiche per il fornitore

Il fornitore che ha rapporti continuativi con clienti dalla solidità incerta è il soggetto più esposto. I ritardi cronici, se non formalizzati, lo lasciano scoperto: in caso di insolvenza del cliente, rischia di dover restituire somme già incassate e legittimamente attese.

Dal punto di vista probatorio, l'orientamento di legittimità tende a porre a carico di chi invoca l'esenzione la dimostrazione che il pagamento rientra nei termini d'uso del rapporto. Significa che il fornitore deve poter provare l'esistenza dell'accordo sui termini, non semplicemente allegare una prassi di fatto. Senza documentazione, la prova diventa difficile.

È qui che la gestione documentale del rapporto fa la differenza tra un'esposizione coperta e una restituzione subìta.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Il ritardo, da solo, non protegge. Protegge l'accordo. La disciplina dell'esenzione — sotto l'art. 67 l.fall. come sotto l'art. 166 CCII — premia chi ha trasformato la prassi in patto e penalizza chi si è limitato a chiudere un occhio. La differenza si gioca tutta sui documenti.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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