Lavoro

Lavoro del richiedente asilo: i tempi di accesso all'occupazione

Quando può iniziare a lavorare in Italia chi ha presentato domanda di protezione internazionale? La regola vigente fissa un'attesa di sessanta giorni dalla domanda. Si discute di un possibile accorciamento di questo termine, in linea con il diritto europeo. Vediamo cosa prevede oggi la norma, cosa potrebbe cambiare e quali cautele deve adottare il datore di lavoro.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 giugno 2026 ·4 min

Il quadro vigente: i 60 giorni dell'art. 22 D.Lgs. 142/2015

La disciplina di riferimento è l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (cosiddetto "decreto accoglienza"). La norma stabilisce che il richiedente protezione internazionale può accedere al lavoro trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a condizione che il procedimento di esame non si sia concluso e che il ritardo non sia a lui imputabile.

In questa fase il richiedente è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido sei mesi e rinnovabile fino alla decisione. Tale permesso consente di lavorare ma non è convertibile direttamente in permesso per motivi di lavoro: l'attività svolta non trasforma, di per sé, il titolo di soggiorno. Questo è il punto che genera più equivoci tra i datori.

La cornice europea

Il termine italiano dei sessanta giorni discende dalla direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza), che impone agli Stati membri di garantire l'accesso al mercato del lavoro entro un periodo massimo dalla presentazione della domanda. La revisione del sistema europeo comune di asilo, parte del Patto su migrazione e asilo approvato in sede UE, spinge verso una riduzione di questi tempi.

È in questo contesto che si collocano le ipotesi di accorciamento del termine attualmente in discussione a livello nazionale.

Avvertenza sul provvedimento

Alla data di questo contributo le "nuove regole" circolate non risultano ancora tradotte in un atto normativo pubblicato con estremi certi (decreto-legge, decreto legislativo di recepimento o modifica del D.Lgs. 142/2015). Trattiamo quindi la materia distinguendo nettamente:

Sconsigliamo decisioni operative fondate su anticipazioni di stampa: il dato giuridico utile è solo quello pubblicato.

Cosa succede in caso di diniego

Il nodo più delicato per chi assume riguarda la sorte del rapporto se la domanda di asilo viene respinta. La procedura è regolata dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Contro il diniego della Commissione territoriale è ammesso ricorso giurisdizionale. La proposizione del ricorso, nei casi previsti, produce effetto sospensivo sull'efficacia del provvedimento di rigetto: il richiedente conserva il diritto a soggiornare — e quindi, di regola, a lavorare — fino alla decisione del giudice. Vi sono però eccezioni (ad esempio domande reiterate o ipotesi di manifesta infondatezza) in cui l'effetto sospensivo non opera automaticamente e va richiesto al tribunale.

La conseguenza pratica è netta: la regolarità del soggiorno, e dunque la legittimità della prestazione lavorativa, può cambiare nel tempo in funzione dell'esito procedurale. Il datore deve monitorare lo stato del titolo, non limitarsi alla verifica iniziale.

Implicazioni pratiche per il datore di lavoro

Assumere un richiedente asilo è legittimo ma richiede attenzione documentale costante. L'errore più frequente è considerare il permesso per richiesta asilo equivalente a un permesso per lavoro stabile: non lo è. La sua durata è legata all'andamento del procedimento e va seguita ai rinnovi.

Consigliamo di formalizzare le verifiche e di conservarne prova, anche a tutela da contestazioni in materia di impiego di stranieri privi di titolo.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la decorrenza dei 60 giorni: accertati che il permesso per richiesta asilo riporti la data di presentazione della domanda e che il termine sia maturato.
  2. Acquisisci e archivia copia del titolo: conserva permesso, ricevute di rinnovo e attestazioni, aggiornando il fascicolo a ogni scadenza.
  3. Monitora lo stato della procedura: in caso di diniego, chiedi conferma dell'avvenuto ricorso e dell'eventuale provvedimento sospensivo prima di proseguire il rapporto.
  4. Non dare per scontata la conversione: programma per tempo, con il lavoratore, l'eventuale richiesta di un diverso titolo di soggiorno idoneo a stabilizzare la posizione.
  5. Verifica le novità in Gazzetta Ufficiale: prima di applicare termini ridotti, accertati che la riforma sia entrata in vigore con estremi precisi.

La materia è in evoluzione e tocca profili sia di diritto del lavoro sia di immigrazione: una valutazione caso per caso resta opportuna.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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