Lavoro

Accesso al lavoro del richiedente asilo: cambiano i tempi di attesa

Si discute di una riduzione dei tempi di accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale in Italia. Oggi la soglia è di sessanta giorni dalla domanda; l'orientamento è verso un avvio più rapido, nei limiti fissati dal diritto europeo. Il tema interessa lavoratori, datori e operatori dell'accoglienza, con effetti pratici su assunzioni e regolarità del titolo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

È tornato al centro del dibattito il tempo che un richiedente asilo deve attendere prima di poter lavorare in Italia. L'orientamento riferito dalle fonti è verso una riduzione del periodo di attesa, in linea con il quadro europeo.

Una precisazione di metodo è doverosa: alla data di questo contributo non risulta pubblicato un atto normativo specifico che modifichi il termine vigente. Le notizie circolate fanno riferimento a misure annunciate o in fase di elaborazione. Finché non vi sarà un provvedimento individuabile (tipologia, numero e data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il termine da applicare resta quello attuale. Trattiamo dunque la novità come prospettiva, non come diritto vigente.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 22 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. La norma stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento non si è concluso e il ritardo non è imputabile al richiedente.

La cornice europea è la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza. L'art. 15 impone agli Stati di garantire l'accesso al mercato del lavoro entro nove mesi dalla presentazione della domanda, quando la decisione di primo grado non sia stata adottata. Si tratta del limite massimo: gli Stati possono fissare termini più brevi. L'attuale soglia italiana dei sessanta giorni è già più favorevole del tetto UE; un'eventuale ulteriore riduzione resterebbe pienamente compatibile con la direttiva.

Va ribadito un punto centrale: il permesso per richiesta asilo abilita al lavoro ma non si converte automaticamente in permesso per motivi di lavoro. L'attività lecitamente svolta non crea, di per sé, un titolo stabile di soggiorno.

Implicazioni pratiche

Per il richiedente, l'accesso anticipato significa autonomia economica più rapida, ma su un titolo precario, legato all'esito della domanda di protezione.

Per il datore di lavoro, l'assunzione è possibile solo dopo la maturazione del termine e in presenza di un permesso valido. Chi assume senza verificare il titolo si espone alle sanzioni per impiego di lavoratori privi di permesso, anche penali nei casi più gravi (art. 22 d.lgs. 286/1998). La verifica del documento e della sua scadenza è un adempimento, non una cautela facoltativa.

Per gli operatori dell'accoglienza, cambia la tempistica dell'orientamento al lavoro e della gestione documentale.

Il profilo giuridicamente più delicato riguarda la sorte del rapporto in caso di rigetto definitivo. Se la domanda è respinta in via definitiva e non vi è altro titolo di soggiorno, il permesso per richiesta asilo perde efficacia e con esso la facoltà di lavorare. Il rapporto non si estingue automaticamente: la perdita del titolo determina una sopravvenuta impossibilità di prosecuzione della prestazione, riconducibile alle ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo, salvo che il lavoratore disponga di un permesso diverso (ad esempio per lavoro o per protezione speciale, ove convertibile). I termini di permanenza e di eventuale allontanamento decorrono dalla notifica del provvedimento definitivo. La gestione di questa fase richiede attenzione, perché incide sulla legittimità del licenziamento e sui relativi obblighi.

Cosa fare in concreto

Una nota sulle fonti

L'eventuale nuova disciplina andrà letta nel testo definitivo del provvedimento. La presente analisi descrive il quadro attuale e l'orientamento riferito; i dati numerici e gli effetti potranno mutare con l'entrata in vigore di norme specifiche.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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