Riconoscimento facciale e polizia: le garanzie per i cittadini
L'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine torna al centro del dibattito con l'attuazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Il tema tocca un dato particolarmente sensibile, quello biometrico, e ridisegna l'equilibrio tra sicurezza e libertà individuali. Vediamo cosa prevede la cornice UE e cosa comporta, in concreto, per chi possa esservi sottoposto.
Il punto di partenza: cos'è un dato biometrico
Il volto è un dato biometrico. A differenza di una password, non si può cambiare. Se una credenziale viene compromessa la si sostituisce; il volto no. Questa irreversibilità è ciò che rende il trattamento delle immagini facciali un tema tanto delicato: una raccolta illegittima non produce un danno rimediabile, ma una traccia permanente e potenzialmente riutilizzabile.
Per questo il diritto europeo tratta i dati biometrici come categoria "particolare", assoggettata a tutele rafforzate.
Inquadramento normativo: divieto di principio, non semplice "alto rischio"
Occorre una precisazione tecnica spesso trascurata. Il Regolamento UE 2024/1689 (cd. AI Act) non qualifica genericamente il riconoscimento facciale come sistema "ad alto rischio". Distingue due situazioni.
L'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico, a fini di attività di polizia, è oggetto di un divieto di principio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento. Sono ammesse solo deroghe tassative — ad esempio la ricerca mirata di vittime di reati gravi, la prevenzione di una minaccia specifica e imminente, la localizzazione di soggetti sospettati di reati particolarmente gravi — e comunque entro limiti stringenti.
Gli usi qualificati come "alto rischio", invece, riguardano fattispecie diverse, tra cui l'identificazione biometrica cd. post-remota (differita, non in tempo reale), soggetta a requisiti di conformità ma non al divieto dell'art. 5.
La differenza non è nominalistica: cambia il regime giuridico. Nel primo caso si parte da un divieto e si discute dell'eccezione; nel secondo da una liceità condizionata.
Lo stato dell'attuazione interna
A livello nazionale è in corso l'adeguamento all'AI Act. Alla data di redazione, i decreti di attuazione e i profili applicativi interni — comprese le regole sull'autorità competente a rilasciare eventuali autorizzazioni — sono in fase di definizione e vanno verificati sul testo effettivo, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero e articoli determinati.
È prudente, allo stato, non dare per acquisiti né l'organo autorizzante né la procedura: l'AI Act rimette agli Stati la scelta se richiedere l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente, e la soluzione italiana andrà letta nel provvedimento definitivo.
Implicazioni pratiche: dalla discrezionalità al controllo giurisdizionale
La chiave di lettura è lo spostamento dalla discrezionalità amministrativa al controllo giurisdizionale (o comunque a un'autorizzazione preventiva e verificabile). Non è più sufficiente la valutazione interna dell'organo di polizia: l'impiego di questi strumenti tende a essere subordinato a un titolo che ne giustifichi l'attivazione, ne delimiti l'oggetto e ne consenta il sindacato successivo.
Per il cittadino questo significa due cose. Primo: l'uso della tecnologia deve rispondere al principio di proporzionalità sancito dalla normativa UE sulla protezione dei dati — l'ingerenza deve essere adeguata, necessaria e non eccedente lo scopo. Secondo, sul piano processuale: un'acquisizione avvenuta al di fuori del titolo o dei presupposti di legge apre la questione dell'utilizzabilità delle prove così ottenute nel procedimento penale.
È qui che la disciplina europea incrocia il diritto interno: una prova formatasi in violazione delle garanzie non è soltanto un problema di privacy, ma può incidere sulla tenuta stessa dell'impianto accusatorio. Sul valore della protezione dei dati come diritto fondamentale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è più volte pronunciata, valorizzando proporzionalità e necessità del trattamento.
Cosa fare in concreto
- Verificare il titolo dell'attività. Se si viene coinvolti in un accertamento basato su riconoscimento facciale, appurare a quale titolo (autorizzazione, provvedimento, base normativa) esso sia stato attivato.
- Valutare la proporzionalità. Controllare che l'impiego dello strumento fosse effettivamente necessario e commisurato alla finalità dichiarata, e non un'acquisizione indiscriminata.
- Presidiare l'utilizzabilità delle prove. Nel procedimento penale, esaminare se un'eventuale acquisizione illegittima possa riflettersi sull'utilizzabilità del materiale probatorio.
- Conservare la documentazione. Raccogliere ogni atto, verbale o comunicazione relativo all'accertamento, utile a ricostruire modalità e presupposti dell'attività.
- Confrontarsi tempestivamente con un difensore. È opportuno valutare per tempo con un legale i profili di legittimità, senza attendere l'evoluzione del procedimento.
La materia è in movimento: la lettura definitiva dipenderà dai testi attuativi e dalle prime applicazioni giurisprudenziali.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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