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Riconoscimento facciale con IA: nuove regole per le indagini penali

Il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo per regolare l'uso del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, in attuazione dell'AI Act europeo. Il testo distingue tra impiego in tempo reale e a posteriori, subordinandolo ad autorizzazioni giudiziarie. Una svolta che tocca da vicino garanzie difensive e tutela della riservatezza.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il contesto

Il riconoscimento facciale non è più fantascienza investigativa. È una tecnologia già disponibile, capace di confrontare l'immagine di un volto con enormi banche dati in pochi secondi. Fino ad oggi, in Italia, il suo uso da parte delle Forze di polizia si muoveva in un quadro normativo frammentario.

Lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo interviene proprio su questo punto. L'obiettivo è dare una cornice giuridica chiara a uno strumento potente, allineando l'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act, che classifica il riconoscimento biometrico in tempo reale tra i sistemi ad "alto rischio".

Inquadramento normativo

L'AI Act stabilisce un principio di partenza netto: l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi pubblici, a fini di attività di contrasto, è vietata. Il divieto ammette però eccezioni tassative, previste dall'art. 5 del Regolamento, per casi come la ricerca di vittime di reati gravi, la prevenzione di minacce concrete alla vita o l'individuazione di autori di specifici delitti di particolare allarme.

Lo schema di decreto recepisce questa logica. Distingue due modalità d'uso. La prima è l'identificazione in tempo reale, sottoposta a un regime rigoroso e a autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria. La seconda è l'identificazione a posteriori (ex post), cioè condotta su materiale già acquisito, soggetta anch'essa a garanzie ma con presupposti meno stringenti.

In entrambi i casi il perno del sistema è il controllo del giudice. Non si tratta di uno strumento a disposizione discrezionale della polizia, ma di un mezzo il cui impiego passa attraverso un vaglio giurisdizionale. È lo stesso schema che governa altri strumenti di indagine invasivi, come le intercettazioni.

Cosa cambia in concreto

Per il cittadino comune il tema può sembrare distante. Non lo è. Il riconoscimento facciale opera su dati biometrici, cioè su caratteristiche fisiche che identificano una persona in modo univoco e permanente. A differenza di una password, un volto non si può cambiare.

La disciplina incide quindi sul diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sul complesso delle garanzie processuali. Due profili meritano attenzione.

Il primo riguarda l'affidabilità della prova. I sistemi di riconoscimento facciale producono risultati probabilistici, non certezze. Un margine di errore esiste sempre, e può aumentare in presenza di immagini di scarsa qualità o di particolari condizioni. Chi si trovi coinvolto in un procedimento ha interesse a verificare come il dato sia stato prodotto e trattato.

Il secondo profilo riguarda la catena di custodia digitale. La legittimità dell'acquisizione, la tracciabilità delle banche dati utilizzate e il rispetto delle autorizzazioni sono elementi che possono essere contestati. Un uso della tecnologia non conforme alle procedure può riflettersi sull'utilizzabilità degli elementi raccolti.

Per chi svolge attività d'impresa o gestisce spazi aperti al pubblico, il quadro impone inoltre prudenza: l'installazione di sistemi biometrici privati resta soggetta a vincoli severi in materia di protezione dei dati.

Cosa fare in concreto

Una tecnologia da governare

Il decreto rappresenta un tentativo di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Il testo dovrà completare l'iter parlamentare e potrà subire modifiche. Il principio di fondo, però, appare consolidato: nessuna tecnologia investigativa può operare fuori dal controllo del giudice e dalle garanzie di difesa.

La sfida, ora, sarà applicativa. Sarà l'uso quotidiano dello strumento, e il vaglio dei tribunali, a definirne i confini reali.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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