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Riconoscimento facciale della polizia: quali garanzie per i cittadini

Il Governo ha approvato i decreti attuativi del regolamento UE sull'intelligenza artificiale, disciplinando l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. La materia tocca dati biometrici e libertà personali: capire quali garanzie assistono i cittadini e quando l'identificazione a distanza è ammessa diventa decisivo per chiunque possa esserne destinatario.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Il Consiglio dei ministri ha varato i decreti legislativi in attuazione del regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act. Tra i temi più delicati vi è l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine, che poggia sul trattamento di dati biometrici e incide su diritti costituzionalmente protetti.

Il riconoscimento biometrico remoto in tempo reale — cioè l'identificazione a distanza di persone tramite l'analisi automatica dei tratti del volto — non è una tecnica neutra. Per questo l'Unione europea l'ha classificata tra le pratiche ad alto rischio, ammesse solo in ipotesi tassative.

Inquadramento normativo

L'art. 5 del regolamento UE 2024/1689 vieta in via generale l'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto. Sono previste eccezioni circoscritte (ad esempio la ricerca di vittime di reati gravi, la prevenzione di minacce specifiche alla vita, la localizzazione di sospettati di reati particolarmente gravi).

In questi casi l'AI Act richiede, di regola, un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente, con possibilità — nei soli casi d'urgenza — di ricorrere all'uso e chiederne la convalida ex post entro termini stringenti. Il modello concreto di autorizzazione applicabile in Italia (autorità competente, forme e tempi della convalida) sarà definito dai decreti attuativi, in coerenza con la cornice europea. È quindi prematuro individuare con certezza l'organo giudiziario chiamato ad autorizzare: sul punto occorrerà leggere il testo definitivo dei decreti.

Sul versante nazionale, la cornice del trattamento di dati personali — inclusi quelli biometrici — a fini di prevenzione, accertamento e repressione dei reati resta il D.Lgs. 51/2018, che recepisce la cosiddetta direttiva "Law Enforcement". È in questo quadro che si collocano i principi di necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità che governano l'attività delle forze di polizia.

Cosa sono i dati biometrici e perché contano

Si definiscono biometrici i dati ottenuti da un trattamento tecnico dei caratteri fisici, fisiologici o comportamentali di una persona, idonei a identificarla in modo univoco: il volto, l'impronta digitale, la voce. Proprio perché consentono un'identificazione stabile e non modificabile, godono di una tutela rafforzata.

La criticità è duplice. Da un lato, il rischio di falsi positivi: un abbinamento errato tra il volto ripreso e quello archiviato può coinvolgere persone estranee a qualsiasi indagine. Dall'altro, il bilanciamento con la riservatezza e con la libertà di circolazione, che una sorveglianza biometrica diffusa può comprimere anche in assenza di sospetti individuali.

Implicazioni pratiche

Per il cittadino, il punto centrale è la legittimità dell'acquisizione. Un'identificazione biometrica condotta fuori dai casi consentiti o senza le autorizzazioni previste può tradursi in un vizio del procedimento.

Sul piano processuale, va valutato il profilo dell'inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., che colpisce le prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Si tratta di un profilo da esaminare caso per caso: la fondatezza dell'eccezione dipende dalle modalità concrete di acquisizione e dal quadro attuativo. L'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma la scelta dei tempi e del modo per sollevarla richiede una valutazione tecnica mirata.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica se e come sei stato identificato tramite sistemi biometrici: chiedi accesso agli atti del procedimento appena possibile.
  2. Controlla che l'acquisizione rientri in una delle ipotesi ammesse e sia assistita dall'autorizzazione prevista dalla normativa.
  3. Documenta ogni elemento utile su tempi, luogo e modalità del trattamento dei tuoi dati.
  4. Fai valutare da un difensore la possibile eccezione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., individuando la sede e il momento processuale adeguati.
  5. È opportuno monitorare la pubblicazione dei decreti attuativi, che definiranno le regole operative di dettaglio.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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