Rider e presunzione di subordinazione: cosa cambia con il D.L. 62/2026
Il D.L. n. 62/2026 cambia la regola del gioco per i rider: introduce una presunzione relativa di subordinazione e sposta sulle piattaforme l'onere di dimostrare l'autonomia del rapporto. Una scelta che incide subito su ispezioni, accertamenti contributivi e contenzioso. Vediamo cosa prevede la norma e come prepararsi.
Il fatto: una presunzione che ribalta la prova
Per anni la qualificazione del rapporto dei rider è stata terreno di scontro giudiziario. La domanda era sempre la stessa: chi consegna cibo tramite app è un lavoratore autonomo o subordinato? La risposta, fino a oggi, dipendeva dalla prova fornita in giudizio, di norma a carico del lavoratore.
Il D.L. n. 62/2026, all'art. 12, interviene proprio su questo punto. Introduce una presunzione relativa di subordinazione per chi svolge attività di consegna tramite piattaforme digitali. "Relativa" significa che la presunzione può essere superata: ma a doverlo fare, ora, è la piattaforma, non il rider.
Inquadramento normativo
L'art. 12 del decreto stabilisce che il rapporto di lavoro del rider si presume subordinato salvo prova contraria a carico del committente. In termini tecnici si parla di inversione dell'onere della prova: la regola generale dell'art. 2697 del Codice civile, secondo cui chi vuole far valere un diritto deve provarne i fatti, viene capovolta a favore del lavoratore.
La norma si inserisce in un percorso già tracciato dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663/2020 (Sez. Lavoro), aveva esteso ai rider le tutele del lavoro subordinato per le "collaborazioni etero-organizzate", cioè le prestazioni di lavoro personali e continuative organizzate dal committente anche nei tempi e nei luoghi di lavoro. Il decreto del 2026 traduce quell'orientamento in una regola probatoria stabile, sottraendo la materia all'incertezza del singolo caso.
Resta ferma la possibilità per la piattaforma di dimostrare la genuina autonomia: assenza di etero-organizzazione, libertà reale di accettare o rifiutare le consegne, mancanza di vincoli su tempi e modalità. Ma il punto di partenza è ora opposto rispetto al passato.
Implicazioni pratiche
Il cambiamento è significativo, e non solo sul piano teorico.
Per le piattaforme. L'inversione dell'onere probatorio aumenta il rischio di soccombenza nel contenzioso e l'esposizione in sede ispettiva. In caso di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, sarà la piattaforma a dover documentare l'autonomia del rapporto. Cambiano anche le voci di costo prevedibili: contributi previdenziali, eventuali differenze retributive, tutele assicurative.
Per i rider. La posizione processuale si rafforza. Chi rivendica la natura subordinata del proprio rapporto non deve più ricostruire da solo l'intera prova della dipendenza: spetta al committente dimostrare il contrario.
Per i lavoratori autonomi "veri". Attenzione: la presunzione non trasforma automaticamente ogni collaborazione in subordinazione. Resta lo spazio per l'autonomia effettiva, purché documentata in modo coerente con la realtà operativa.
Va ricordato che la presunzione opera in giudizio e in sede di accertamento: non è una riqualificazione automatica di tutti i contratti. Ma sposta in modo netto il baricentro del rischio.
Cosa fare in concreto
- Mappate i rapporti in essere. Verificate, contratto per contratto, il grado effettivo di etero-organizzazione: vincoli su orari, zone, modalità di accettazione delle consegne, sistemi di rating.
- Raccogliete e conservate la documentazione probatoria. Se sostenete l'autonomia del rapporto, predisponete fin da ora gli elementi che la dimostrano: libertà operativa reale, assenza di sanzioni per i rifiuti, autonomia organizzativa.
- Rivedete le clausole contrattuali e le procedure operative. Allineate il testo dei contratti alla prassi concreta: le incongruenze tra documento e realtà sono il primo elemento valutato in giudizio.
- Preparate la funzione HR e legale agli accertamenti ispettivi. Definite chi risponde, con quali documenti, in caso di visita dell'Ispettorato.
- Valutate per tempo l'esposizione contributiva. Una stima realistica del rischio aiuta a scegliere tra adeguamento dei rapporti e gestione del contenzioso.
La materia è in evoluzione e ogni situazione va valutata sui fatti concreti. Consigliamo un esame caso per caso prima di assumere decisioni organizzative o di avviare iniziative giudiziarie.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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