Lavoro

Rider e presunzione di subordinazione: cosa cambia con il D.L. 62/2026

Si discute di un decreto-legge, il n. 62/2026, che introdurrebbe una presunzione relativa di subordinazione per i rider, spostando sulle piattaforme l'onere di provare l'autonomia del rapporto. Se confermato, l'impatto su ispezioni e contenzioso sarebbe rilevante. La fonte, però, va verificata: trattandosi di decreto-legge, efficacia e contenuto dipendono dalla conversione in legge.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·23 giugno 2026 ·4 min

Una premessa sulla fonte

Il presente contributo prende le mosse da notizie relative a un decreto-legge, indicato come D.L. n. 62/2026, art. 12. Prima di ogni considerazione è doveroso un avvertimento metodologico: al momento non risultano confermati gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale né lo stato dell'eventuale procedimento di conversione.

La precisazione non è formale. Il decreto-legge è immediatamente efficace dalla pubblicazione, ma decade *ex tunc* — cioè con effetto retroattivo, come se non fosse mai esistito — se non convertito in legge entro 60 giorni (art. 77 Cost.). In sede di conversione il testo può inoltre essere modificato. Chi opera nel settore deve quindi verificare l'esistenza e il tenore attuale della norma, nonché l'eventuale legge di conversione, prima di fondarvi qualsiasi iniziativa.

Il quadro normativo di riferimento

La questione si colloca su fondamenta già esistenti e verificabili. L'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 estende le tutele del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione siano etero-organizzate dal committente, anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro. È la cosiddetta etero-organizzazione, intermedia tra autonomia piena e subordinazione classica (art. 2094 c.c.).

Su questa norma è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1663/2020, che — secondo la ricostruzione corrente, qui riportata con riserva di verifica del testo integrale — ha affermato l'applicabilità delle tutele del lavoro subordinato ai rider etero-organizzati, senza necessità di un previo accertamento della subordinazione in senso tecnico.

Il contesto è inoltre sovranazionale. La Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali (platform work) prevede un meccanismo di presunzione legale del rapporto di lavoro, lasciando agli Stati membri la disciplina attuativa. Una norma interna come quella descritta si inserirebbe coerentemente in questo solco europeo.

Presunzione relativa e inversione dell'onere della prova

Il punto qualificante del decreto sarebbe l'introduzione di una presunzione relativa (*iuris tantum*) di subordinazione. Occorre distinguere:

Nel secondo caso il rapporto si considera subordinato fino a prova contraria, e tale prova spetta a chi vuole smentirla: la piattaforma. È l'inversione dell'onere della prova. Oggi, di regola, è il lavoratore a dover dimostrare gli indici della subordinazione; con la norma in esame, sarebbe la piattaforma a dover dimostrare l'autonomia genuina del collaboratore.

Implicazioni pratiche

Per le piattaforme di consegne. Aumenterebbe l'esposizione in sede ispettiva e contenziosa. In assenza di prova idonea, scatterebbe la qualificazione come lavoro subordinato, con conseguenze su contribuzione, retribuzione, sicurezza e disciplina dei licenziamenti.

Per i rider. La posizione processuale si rafforzerebbe: non più onere di provare la subordinazione, ma mera deduzione del rapporto, salvo prova contraria della controparte.

Per i lavoratori autonomi genuini. La presunzione, essendo relativa, non cancella l'autonomia reale. Restano tutelati i rapporti privi di etero-organizzazione, purché la piattaforma sia in grado di documentarne le caratteristiche effettive.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la fonte: accertare pubblicazione in G.U., vigenza e stato di conversione del D.L. 62/2026 prima di assumere decisioni.
  2. Mappare i rapporti in essere: ricostruire come sono effettivamente organizzati turni, assegnazione consegne, controllo e remunerazione.
  3. Conservare la documentazione: contratti, log di piattaforma, comunicazioni e prassi operative possono costituire prova in caso di inversione dell'onere.
  4. Monitorare l'attuazione della Direttiva UE 2024/2831, che orienterà l'interpretazione della disciplina interna.
  5. Riferirsi a un esame caso per caso: la qualificazione dipende dalle modalità concrete del singolo rapporto, non da etichette contrattuali.

Conclusioni

Anche di fronte a una presunzione legale, la qualificazione del rapporto resta una questione di fatto, da accertare in concreto sulla base delle modalità reali di esecuzione. La presunzione incide sulla distribuzione dell'onere probatorio, non sostituisce l'analisi sostanziale del singolo rapporto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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