Rifiuti in mare dalla barca: sanzioni penali e amministrative
Gettare rifiuti in mare da un'imbarcazione non è una semplice inciviltà: a seconda di cosa si abbandona e da chi, la condotta può ricadere in due distinti regimi sanzionatori, quello amministrativo del Codice dell'ambiente e quello penale sullo scarico da navi. Capire il confine tra i due binari è essenziale per comandanti, passeggeri e società di noleggio.
Due binari sanzionatori da non confondere
Il primo errore ricorrente è trattare il gettare rifiuti in mare come una fattispecie unica. In realtà l'ordinamento distingue due situazioni.
Da un lato c'è l'abbandono o la gestione non autorizzata di rifiuti, disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Dall'altro c'è lo scarico da nave di sostanze inquinanti in mare, che segue la Convenzione internazionale MARPOL 73/78, recepita in Italia dal D.Lgs. 202/2007. Sono due sedi normative diverse, con presupposti e sanzioni diverse.
La scelta del binario applicabile dipende dalla natura del rifiuto, dal luogo e dalle modalità della condotta.
Il regime del Codice dell'ambiente
Per l'abbandono di rifiuti, gli articoli rilevanti sono due.
L'art. 255 D.Lgs. 152/2006 punisce l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati con una sanzione amministrativa pecuniaria (nell'ordine delle centinaia di euro per i rifiuti non pericolosi). È il regime tendenzialmente applicabile al singolo passeggero che getta in acqua un sacchetto o un oggetto isolato.
L'art. 256 D.Lgs. 152/2006 punisce invece la gestione di rifiuti non autorizzata: qui si entra nel penale, con arresto e ammenda, e le pene si aggravano se i rifiuti sono pericolosi. Rientra in questa fattispecie chi, in forma organizzata o nell'esercizio di un'attività, si disfa di rifiuti in mare fuori dalle regole.
La linea di confine, dunque, passa dalla natura occasionale e privata della condotta (di norma amministrativa) rispetto a una condotta seriale, imprenditoriale o su rifiuti pericolosi (penale).
Lo scarico da navi: il regime MARPOL
Quando la condotta consiste nello sversamento in mare di idrocarburi, acque di sentina, sostanze liquide nocive o altre sostanze inquinanti dalla nave nell'ambito della sua attività, si applica il D.Lgs. 202/2007.
Gli artt. 8 e 9 di quel decreto configurano l'illecito di scarico da navi. La normativa distingue tra condotta dolosa e condotta colposa: nell'ipotesi dolosa più grave sono previste pene detentive e ammende di importo rilevante, mentre l'ipotesi colposa è punita in forma attenuata. Sono previste inoltre soglie di rilevanza legate all'entità e agli effetti dello scarico.
Su questo terreno la Cassazione penale, Sez. III, si è pronunciata in più occasioni sulla riconducibilità delle condotte di sversamento al D.Lgs. 202/2007; trattandosi di un orientamento consolidato ma articolato, ogni caso va verificato in base agli estremi concreti della sentenza applicabile, senza estensioni automatiche.
La Legge Salvamare
La Legge 60/2022 (cosiddetta Salvamare) ha inciso soprattutto sul recupero e sulla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e sulla pulizia delle acque, disciplinando ad esempio la sorte dei rifiuti che finiscono nelle reti dei pescatori. Non ha creato una nuova fattispecie penale autonoma per il gettito volontario di rifiuti dalla barca, che resta regolato dalle norme sopra richiamate.
Implicazioni pratiche
Per il diportista, il rischio concreto è quasi sempre amministrativo, salvo condotte gravi o su rifiuti pericolosi.
Per le società di chartering e le imprese di trasporto passeggeri il quadro cambia: la gestione dei rifiuti di bordo rientra in un'attività organizzata, e questo può spostare la valutazione verso l'art. 256 o verso il D.Lgs. 202/2007, con esposizione penale del comandante e possibili profili di responsabilità dell'impresa.
Rilevante anche il profilo contrattuale e assicurativo: nei contratti di noleggio è opportuno regolare espressamente gli obblighi di conferimento dei rifiuti a terra e le responsabilità per condotte del noleggiatore, verificando la copertura assicurativa per danni ambientali.
Cosa fare in concreto
- Conferisci sempre i rifiuti nelle strutture portuali di raccolta e conserva la documentazione del conferimento.
- Verifica se la condotta contestata rientra nel Codice dell'ambiente o nel D.Lgs. 202/2007: è il primo dato che determina il tipo di sanzione.
- Nei contratti di noleggio, inserisci clausole chiare su gestione rifiuti, responsabilità e manleva.
- Controlla che la polizza assicurativa copra i danni ambientali e le sanzioni non escluse per legge.
- In caso di verbale o sequestro, raccogli subito prove sulle modalità e sulla natura del rifiuto: è su questi elementi che si gioca la qualificazione della condotta.
È opportuno valutare ogni contestazione alla luce degli atti concreti, perché la stessa condotta può ricadere in regimi molto diversi.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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