Contrattualistica

Pagamento quasi esatto e rifiuto del creditore: quando scatta l'abuso

Il creditore che rifiuta un pagamento sostanzialmente conforme al dovuto, per piccole differenze, e avvia una lite per lucrare sulle spese può violare gli obblighi di correttezza. La questione tocca la buona fede contrattuale, la mora del creditore e i limiti tra rifiuto legittimo e condotta abusiva. Vediamo dove passa il confine e come tutelarsi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il punto della questione

Un debitore offre il pagamento del dovuto con una minima differenza rispetto all'importo esatto. Il creditore rifiuta e promuove un'azione giudiziale, con l'effetto di moltiplicare le spese legali ben oltre il valore della contestazione. È una condotta lecita o un esercizio distorto del diritto?

La risposta richiede di tenere distinti tre istituti che la trattazione superficiale tende a confondere: l'abuso del diritto (esercizio di una facoltà per finalità diverse da quelle tutelate), l'abuso del processo (uso strumentale dell'azione giudiziale) e la mora del creditore (artt. 1206 e ss. c.c.). Il caso del rifiuto del pagamento quasi esatto attiene anzitutto alla correttezza nell'esecuzione del rapporto, non all'abuso del processo in senso tecnico.

Inquadramento normativo

Il perno è l'art. 1175 c.c., che impone a debitore e creditore di comportarsi secondo correttezza, e l'art. 1176 c.c. sulla diligenza nell'adempimento. La correttezza vincola anche il creditore: non solo a ricevere il dovuto, ma a non frapporre ostacoli pretestuosi all'estinzione dell'obbligazione.

Va però considerato l'art. 1181 c.c., che consente al creditore di rifiutare un adempimento *parziale*. Qui sta il discrimine. Un pagamento «parziale» è quello che lascia scoperta una porzione apprezzabile del credito; un pagamento «sostanzialmente conforme», che differisce per importi trascurabili o per modalità non incidenti sulla sostanza della prestazione, non integra un adempimento parziale rilevante. Rifiutarlo, allora, non è esercizio della facoltà ex art. 1181 c.c., ma può tradursi in violazione della buona fede e configurare mora credendi ai sensi dell'art. 1206 c.c., con conseguente addossamento al creditore degli oneri successivi.

Sul piano processuale, l'azione promossa pur a fronte di un'offerta sostanzialmente satisfattiva può esporre il creditore alla responsabilità aggravata. Occorre distinguere: l'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su domanda della controparte che provi il danno; l'art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice, anche d'ufficio, di condannare al pagamento di una somma equitativa, a prescindere dalla prova del danno, in funzione sanzionatoria dell'abuso dello strumento processuale.

Il filo dell'orientamento

La lettura non è isolata. La nozione di abuso dello strumento giudiziale ha un precedente concettuale di rilievo nella giurisprudenza sul frazionamento del credito (Cass., Sez. Un., n. 23726/2007), che ha qualificato come contraria a buona fede la parcellizzazione di un credito unitario in più azioni, per aggravare la posizione del debitore e moltiplicare le spese. Il principio è il medesimo: il diritto di agire incontra il limite della proporzionalità e della funzione per cui è riconosciuto.

La proporzionalità diventa così la chiave di lettura. Quando lo scarto tra prestazione offerta e prestazione dovuta è minimo, e l'iniziativa giudiziale serve essenzialmente a generare costi sproporzionati, l'esercizio del diritto si svuota della sua giustificazione causale.

Implicazioni pratiche

Per il debitore. Un'offerta seria e tempestiva, anche se imperfetta per minimi scostamenti, rafforza la posizione difensiva: se documentata, può fondare l'eccezione di mora del creditore e incidere sul regime delle spese.

Per il creditore. Il rifiuto va calibrato. Respingere un pagamento parziale è legittimo (art. 1181 c.c.); respingere un pagamento sostanzialmente conforme per costruire una lite onerosa espone a contestazioni di scorrettezza, a mora credendi e, in giudizio, alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

In ambito strettamente contrattuale tra privati o tra imprese il confine è netto. Si tenga presente che nei rapporti con la pubblica amministrazione — ad esempio riscossione di sanzioni amministrative — operano discipline pubblicistiche autonome, non riconducibili in via diretta agli artt. 1175-1176 c.c.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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