Lavoro

Rifiuto del trasferimento e licenziamento: cosa dice la Corte UE

La Corte di Giustizia UE torna sul rapporto tra modifiche unilaterali del rapporto di lavoro e disciplina dei licenziamenti collettivi. Quando il recesso segue il rifiuto del lavoratore a un trasferimento sostanziale, quel recesso può rilevare ai fini del computo collettivo. Una precisazione tecnica con effetti concreti sulle procedure aziendali e sulle tutele individuali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 giugno 2026 ·4 min

La pronuncia e la sua portata

La decisione interviene sull'interpretazione della Direttiva 98/59/CE, che disciplina i licenziamenti collettivi fissando soglie numeriche e obblighi di consultazione sindacale. Il tema non è la libertà del datore di disporre il trasferimento, ma la qualificazione del recesso che segue al rifiuto del lavoratore.

Va premesso un avvertimento di metodo: la portata di una pronuncia della Corte UE si misura sul caso concreto e sul dispositivo. Qui ragioniamo sul principio generale che emerge dall'orientamento eurounitario, senza estenderlo a fattispecie diverse. Chi affronta un caso specifico deve verificare gli estremi esatti della causa applicabile.

Il principio è il seguente: quando il datore modifica unilateralmente un elemento sostanziale del rapporto — come la sede di lavoro — e il lavoratore rifiuta, con conseguente cessazione del rapporto, quel recesso può essere considerato licenziamento di iniziativa datoriale ai fini del computo dei licenziamenti collettivi. In altri termini, può concorrere a far scattare le soglie che impongono la procedura di consultazione.

Rifiuto del trasferimento e qualificazione del licenziamento

Qui occorre tenere distinti due piani che spesso vengono confusi.

Piano UE. La questione riguarda esclusivamente se il recesso vada conteggiato tra i licenziamenti rilevanti per la procedura collettiva. È un problema di computo e di obblighi procedurali verso i sindacati, non di legittimità del singolo licenziamento.

Piano interno. Nell'ordinamento italiano il trasferimento è regolato dall'art. 2103 c.c., che lo ammette solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Da qui due conseguenze:

È quindi errato affermare in assoluto che «il rifiuto non è imputabile al lavoratore». Tutto dipende dalla legittimità del trasferimento: è questo l'elemento dirimente.

Implicazioni pratiche

Per l'azienda. Il rilievo riguarda soprattutto i contesti di riorganizzazione che comportano più trasferimenti. Se a fronte di modifiche unilaterali sostanziali alcuni lavoratori rifiutano e i rapporti cessano, quei recessi possono concorrere al raggiungimento delle soglie della procedura collettiva. Trascurarlo espone al rischio di una procedura viziata e impugnabile.

Per il dipendente. La distinzione tra trasferimento legittimo e illegittimo determina la propria posizione. Rifiutare un trasferimento legittimo significa esporsi a un addebito disciplinare. Rifiutare un trasferimento privo di causale rafforza invece la posizione difensiva in caso di recesso.

Un chiarimento sulle tutele: gli ammortizzatori sociali non sono una protezione automatica del licenziamento. La NASpI presuppone uno stato di disoccupazione involontaria e ha requisiti propri; in caso di dimissioni o di cessazione imputabile al lavoratore l'accesso può essere precluso. Non va quindi considerata una rete di sicurezza scontata.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la causale del trasferimento. L'azienda documenti per iscritto le ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c.; il lavoratore richieda di conoscerle prima di assumere qualsiasi decisione.
  2. Conservate ogni documento. Lettere, comunicazioni, e-mail e ordini di servizio: la documentazione è l'elemento che decide la legittimità del trasferimento e del successivo recesso.
  3. Calcolate l'impatto collettivo. In presenza di più trasferimenti contestati, l'azienda valuti se i recessi conseguenti incidono sulle soglie della procedura di licenziamento collettivo.
  4. Rispettate i termini di impugnazione. Il licenziamento si impugna entro 60 giorni dalla comunicazione (art. 6 L. 604/1966), seguiti dal deposito del ricorso giudiziale entro i successivi 180 giorni. La scadenza è perentoria.
  5. Chiedete una valutazione preventiva. Prima di rifiutare o di intimare un recesso, consigliamo di far esaminare la fattispecie per evitare passi irreversibili.

La lettura corretta della pronuncia non capovolge le regole interne sul trasferimento: ne integra il quadro sul versante collettivo. La legittimità della causale resta il perno di ogni valutazione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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