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Riforma della responsabilità 231: cosa attendersi dallo schema di decreto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto che riscrive parti della disciplina sulla responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001). Il testo entra ora in iter e potrà mutare. Per le imprese le poste in gioco sono rilevanti: modelli organizzativi, criteri di imputazione e catalogo dei reati-presupposto restano i nodi da presidiare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il contesto della notizia

Secondo quanto riferito, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo destinato a modificare il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Si tratta, allo stato, di uno schema: non di un testo vigente. Prima di trarre conclusioni operative occorre attendere la pubblicazione ufficiale del provvedimento, il passaggio nelle commissioni parlamentari competenti per il parere e, infine, la versione definitiva.

Una precisazione è doverosa: chi legge dovrebbe verificare gli estremi identificativi dello schema (data della seduta, denominazione, eventuale legge delega di riferimento) sulle fonti istituzionali, poiché i contenuti indicati nelle prime notizie sono spesso provvisori e suscettibili di revisione.

Inquadramento normativo

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità dell'ente che, sul piano nominale, è definita "amministrativa", ma che origina dalla commissione di un reato accertato dal giudice penale. La distinzione non è di dettaglio: l'ente risponde in sede penale, con le garanzie proprie del processo, quando un reato-presupposto è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

I cardini della disciplina sono noti. L'art. 5 fissa i criteri di imputazione oggettiva. Gli artt. 6 e 7 regolano l'esimente: l'art. 6 riguarda i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 7 quelli commessi da sottoposti alla direzione o vigilanza altrui. L'art. 6, comma 2, elenca i contenuti minimi del modello di organizzazione, gestione e controllo. Gli artt. 9-23 disciplinano l'apparato sanzionatorio (sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza). Gli artt. 25 e seguenti definiscono il catalogo dei reati-presupposto, cresciuto negli anni in modo consistente.

Una riforma della materia può incidere su più di questi assi: sui criteri di imputazione (art. 5), sull'architettura dei modelli (artt. 6 e 7), sui contenuti minimi del modello (art. 6, comma 2), sull'ampiezza del catalogo (artt. 25-ss.) o sulla cornice sanzionatoria. Fino alla lettura del testo definitivo ogni indicazione puntuale resta ipotetica.

Il nodo interpretativo: l'idoneità del modello

Il punto più delicato dell'intero impianto riguarda la valutazione del modello organizzativo. La giurisprudenza consolidata richiede che il modello sia idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e che la valutazione di idoneità vada condotta con giudizio ex ante: non basta, cioè, constatare che il reato è comunque avvenuto per dedurne l'inadeguatezza del modello.

È proprio su questo passaggio che si concentrano le maggiori incertezze applicative. Il rischio, ricorrente nelle aule di giustizia, è quello di un giudizio che scivola dall'ex ante all'ex post: il fatto che l'illecito si sia consumato viene assunto come prova della carenza organizzativa. Ogni intervento riformatore che tocchi gli artt. 6 e 7 andrà letto anche alla luce di questa tensione: un modello ben costruito, aggiornato e concretamente attuato conserva la sua funzione difensiva solo se la valutazione giudiziale ne rispetta la prospettiva preventiva.

Implicazioni pratiche per l'impresa

Per un ente dotato di modello, un intervento sul catalogo dei reati-presupposto significa, di regola, la necessità di rivedere la mappatura delle aree a rischio e i relativi presidi. Un intervento sui contenuti minimi del modello impone verifiche sull'adeguatezza dei protocolli e sul ruolo dell'organismo di vigilanza. Un intervento sui criteri di imputazione può ridefinire il perimetro della responsabilità stessa.

Per l'ente che ne è privo, la riforma è occasione per colmare un vuoto che espone a sanzioni interdittive potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate gli estremi ufficiali dello schema di decreto sulle fonti istituzionali prima di assumere qualsiasi decisione basata sulle prime notizie.
  2. Ricognite lo stato del vostro modello ex art. 6, comma 2, individuando i protocolli non aggiornati rispetto agli attuali reati-presupposto.
  3. Verificate l'effettività, e non solo l'esistenza formale, dei presidi: flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, sistema disciplinare, tracciabilità delle decisioni.
  4. Predisponete una procedura di aggiornamento del modello attivabile alla pubblicazione del testo definitivo.
  5. Documentate le attività di adeguamento: la prova dell'impegno organizzativo è elemento centrale nella valutazione di idoneità.

È opportuno ribadire che lo schema è in iter e potrà differire dal testo definitivo. Ogni valutazione operativa andrà consolidata sulla versione approvata in via definitiva.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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