Lavoro

Riforma delle professioni: tirocini retribuiti, tutele e compensi

La riforma degli ordinamenti professionali procede in sede parlamentare come legge delega. Tra le novità annunciate: tirocini retribuiti, tutele assicurative e formazione digitale obbligatoria. Attenzione, però: si tratta di una delega al Governo, e nulla è ancora operativo fino ai decreti attuativi. Vediamo cosa comporta davvero, senza generare aspettative premature, per chi accede alla professione e per chi è già iscritto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Di cosa parliamo: una legge delega, non una legge già in vigore

Il provvedimento in discussione è un disegno di legge delega sulla riforma degli ordinamenti professionali. È importante inquadrarlo con precisione: una legge delega opera secondo il meccanismo dell'art. 76 della Costituzione. Il Parlamento fissa i principi e i criteri direttivi; sarà poi il Governo, con successivi decreti legislativi, a dettare le regole concrete.

Questo significa che, allo stato, nessuna delle novità annunciate è direttamente applicabile. Il testo è in fase di esame e non risulta ancora numerato in via definitiva né corredato dei decreti attuativi. Chi legge titoli entusiastici sui "tirocini pagati da subito" deve tenerne conto: l'entrata in vigore effettiva dipenderà dai tempi e dai contenuti dei decreti delegati.

Il nodo tecnico: che natura ha il tirocinio retribuito?

Il punto più delicato, in ottica giuslavoristica, è la qualificazione del tirocinio professionale retribuito. Oggi il praticantato per l'accesso a molte professioni è tendenzialmente gratuito o accompagnato da un rimborso spese; l'introduzione di un compenso obbligatorio impone di chiarire dove collocare quel rapporto.

Le categorie contrattuali di riferimento sono note: l'apprendistato professionalizzante, la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il lavoro autonomo occasionale. Il tirocinio di accesso all'ordine non coincide con nessuna di queste in modo automatico. Se la delega imporrà un vero compenso — e non una semplice indennità simbolica — si porrà il tema della coerenza con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La distinzione non è nominalistica. Dalla qualificazione dipendono conseguenze previdenziali (obbligo o meno di contribuzione, cassa di riferimento) e fiscali (trattamento del reddito del tirocinante). Un tirocinio riqualificabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato attiverebbe tutele e obblighi ben più ampi di quelli oggi previsti per il semplice praticante. Sarà questo uno degli snodi che i decreti attuativi dovranno sciogliere.

Chi è coinvolto

La riforma riguarda un ampio ventaglio di professioni ordinistiche. Tra le categorie interessate figurano, secondo le fonti disponibili, architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e agrari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e forestali, geologi, assistenti sociali, giornalisti e altre professioni tecniche. L'elenco definitivo dipenderà dal testo finale e dai decreti: consigliamo perciò di non darlo per esaustivo.

Implicazioni pratiche

Occorre distinguere due posizioni.

Chi accede oggi alla professione (tirocinante). È il destinatario più direttamente interessato dal tirocinio retribuito e dalle tutele assicurative. Il beneficio potenziale è concreto, ma i tempi e le modalità restano legati ai decreti.

Chi è già iscritto all'ordine. Qui l'impatto riguarda soprattutto gli obblighi di formazione — in particolare quella digitale — e, per chi ospita praticanti, i costi e gli adempimenti connessi al riconoscimento di un compenso.

Per gli studi e le strutture professionali, l'introduzione di un compenso obbligatorio comporterà una riorganizzazione dei rapporti con i tirocinanti, con riflessi economici e amministrativi che andranno valutati caso per caso.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate se la vostra categoria rientra tra quelle interessate, consultando le comunicazioni ufficiali del vostro ordine di appartenenza.
  2. Non modificate ora i rapporti in essere con i tirocinanti: attendete i decreti attuativi, poiché il quadro non è ancora operativo.
  3. Monitorate l'iter parlamentare e le circolari del vostro ordine, che daranno indicazioni sui tempi di applicazione.
  4. Valutate l'impatto economico e previdenziale dell'eventuale compenso ai tirocinanti, coinvolgendo il vostro consulente in materia fiscale e contributiva.
  5. Aggiornatevi sugli obblighi di formazione digitale, verificando l'offerta formativa accreditata dal vostro ordine.

Si tratta di un quadro in evoluzione: consigliamo di seguire l'iter con attenzione, senza anticipare decisioni su regole non ancora definitive.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.