Terzo Settore

Riforma del Terzo Settore: cosa cambia davvero su fisco e reinvestimento degli utili

Gli indirizzi di riforma per il Terzo Settore tornano al centro del dibattito: si parla di rafforzare il reinvestimento degli utili e di riordinare il regime fiscale che coinvolge oltre 400mila enti. Molte misure restano però annunci non ancora tradotti in norma. Ecco cosa è già vigente nel D.lgs. 117/2017 e cosa conviene presidiare fin da subito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: cosa è annuncio e cosa è già norma

È utile una premessa di metodo. Buona parte delle novità circolate nelle ultime settimane si colloca al livello degli indirizzi di riforma: proposte e linee programmatiche che non si sono ancora tradotte in un provvedimento identificabile con numero, tipo di atto e stato dell'iter. Allo stato, non risulta pubblicato un decreto o disegno di legge organico che modifichi il Codice del Terzo Settore su reinvestimento degli utili e fiscalità.

Questo non significa che il tema sia irrilevante. Significa che gli enti devono distinguere ciò che è già vigente — e quindi immediatamente applicabile — da ciò che è solo prospettato. Ragionare come se le "nuove regole" fossero in vigore espone a errori gestionali.

Il vincolo che c'è già: art. 8 CTS e il non distribution constraint

Il reinvestimento degli utili non è una novità in arrivo: è già principio cardine del sistema. L'art. 8 del D.lgs. 117/2017 (CTS) impone il cosiddetto *non distribution constraint*: il patrimonio dell'ente, compresi ricavi, rendite e proventi, deve essere utilizzato per l'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. La norma tipizza pure alcune fattispecie di distribuzione indiretta (ad esempio compensi sproporzionati agli amministratori o acquisti di beni a prezzi fuori mercato). Un'eventuale riforma potrebbe rafforzare o estendere questi obblighi, ma il perimetro esiste già.

Il regime fiscale degli ETS: artt. 79 ss. CTS ed economia sociale

Il nodo più delicato resta la qualificazione fiscale delle attività, disciplinata dagli artt. 79 e seguenti del CTS. La distinzione tra attività *non commerciale* e *commerciale* non è formale: dipende dal rapporto tra proventi e costi.

In sintesi, l'attività di interesse generale si considera non commerciale quando è svolta a titolo gratuito, dietro corrispettivi simbolici, o quando i corrispettivi non superano i costi effettivi tenuto conto degli apporti economici degli enti pubblici e di eventuali contributi. L'art. 79 introduce anche un criterio di prevalenza: l'ente conserva la qualifica di ente non commerciale se le attività non commerciali risultano prevalenti su quelle commerciali.

È qui che si concentra il rischio pratico. Un ente che sfora stabilmente il rapporto proventi/costi, o che vede crescere in modo strutturale la componente commerciale, può perdere la qualifica fiscale più favorevole. La contabilità separata e il monitoraggio periodico di questo confine sono quindi decisivi, indipendentemente dalle riforme.

È opportuno ricordare che le misure di vantaggio fiscale del Titolo X del CTS sono in parte subordinate all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato: alcune disposizioni non sono pienamente operative fino al via libera UE. Il collegamento con la dimensione dell'economia sociale europea non è casuale: il *Social Economy Action Plan* della Commissione europea (Comunicazione del dicembre 2021) ha posto le basi per un riconoscimento più ampio del settore, ma resta cornice programmatica, non fonte di obblighi diretti per i singoli enti.

Implicazioni pratiche per gli enti

Per associazioni, fondazioni, imprese sociali e cooperative il messaggio operativo è duplice.

Primo: gli obblighi su reinvestimento e qualificazione fiscale sono già in vigore e vanno presidiati oggi, senza attendere la riforma. Secondo: sul fronte delle novità annunciate conviene predisporre l'organizzazione a un possibile irrigidimento dei vincoli, evitando però di modificare statuti o assetti sulla base di misure ancora non normate.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica l'iscrizione al RUNTS: controlla che la posizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia aggiornata e coerente con l'attività effettivamente svolta.
  2. Misura il rapporto proventi/costi: quantifica, per ciascuna attività di interesse generale, se i corrispettivi superano i costi effettivi ai sensi dell'art. 79 CTS.
  3. Presidia il criterio di prevalenza: monitora l'incidenza dell'attività commerciale sul totale, per non compromettere la qualifica di ente non commerciale.
  4. Rivedi i flussi verso amministratori e collaboratori: escludi compensi o rapporti economici qualificabili come distribuzione indiretta di utili (art. 8 CTS).
  5. Documenta la contabilità separata: è opportuno calendarizzare una verifica di conformità almeno annuale, con evidenza documentale distinta tra sfera commerciale e non commerciale.

Gli enti che gestiscono attività economiche rilevanti dovrebbero valutare un'analisi puntuale prima di ogni chiusura di bilancio, dato l'impatto della qualificazione fiscale sull'intero regime applicabile.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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