Famiglia

Rinuncia all'eredità: i creditori dell'erede possono contestarla?

Un erede indebitato che rinuncia all'eredità sottrae di fatto ai propri creditori un patrimonio su cui rivalersi. Il Codice civile prevede un rimedio specifico: l'art. 524 c.c. consente ai creditori di farsi autorizzare ad accettare in luogo del rinunciante. Vediamo presupposti, termini e limiti di un istituto spesso confuso con l'azione revocatoria.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il problema: rinuncia che pregiudica i creditori

Chi ha debiti e viene chiamato all'eredità può avere interesse a rinunciare, evitando che i beni ereditari confluiscano nel proprio patrimonio e diventino aggredibili. La rinuncia, però, non è un atto neutro per chi vanta un credito verso il rinunciante: sottrae valore che avrebbe potuto soddisfare la pretesa.

Per questo l'ordinamento offre ai creditori uno strumento di reazione, distinto dalla comune azione revocatoria.

Inquadramento normativo

La norma centrale è l'art. 524 c.c. («Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori»). Se un soggetto rinuncia all'eredità con danno per i propri creditori, questi possono farsi autorizzare dal giudice ad accettare l'eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti.

È importante chiarire la natura del termine. L'art. 524, secondo comma, c.c. stabilisce che il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia. Si tratta quindi di un termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla rinuncia: come tale è soggetto alle cause di interruzione e sospensione previste in via generale. Non è un termine di decadenza né un termine perentorio in senso proprio.

Va tenuta separata la revoca della rinuncia da parte dello stesso rinunciante, disciplinata dall'art. 525 c.c.: è cosa diversa dall'impugnazione promossa dai creditori.

Azione ex art. 524 c.c. e azione revocatoria: due rimedi diversi

L'azione dell'art. 524 c.c. non va confusa con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). I presupposti e l'onere della prova sono differenti.

Nell'azione ex art. 524 c.c. il creditore deve dimostrare, in sostanza, l'esistenza del proprio credito e il pregiudizio derivante dalla rinuncia, tipicamente rappresentato dall'incapienza del patrimonio del rinunciante. La giurisprudenza ammette che tale pregiudizio possa essere provato anche in via presuntiva, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti.

Nella revocatoria ex art. 2901 c.c. l'impianto probatorio ruota invece attorno al pregiudizio alle ragioni creditorie (*eventus damni*) e, per gli atti a titolo gratuito, alla consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore. Sono azioni con logiche autonome, che in concreto vanno valutate caso per caso.

Implicazioni pratiche: cosa ottiene davvero il creditore

Gli effetti del rimedio ex art. 524 c.c. sono circoscritti. Il creditore che agisce con successo non diventa erede e non subentra nella posizione ereditaria a tutti gli effetti.

L'autorizzazione giudiziale gli consente unicamente di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino a concorrenza del proprio credito. Ciò che eventualmente residua dopo il pagamento non spetta al creditore, ma segue le normali regole successorie: va ai chiamati successivi che abbiano accettato.

In concreto, quindi, il rimedio serve a recuperare un valore economico, non a modificare stabilmente l'assetto ereditario.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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